Corte di cassazione penale sez. I, 19 marzo 2014, n. 12969 (c.c. 17 gennaio 2014)

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giur
Rivista penale 6/2014
LEGITTIMITÀ
a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle
obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte
le possibili azioni, se del caso anche sfavorevoli per il suo
patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare,
in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle
somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza
esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà
e ad egli non imputabili.
Nel caso specie, adempiuti gli oneri probatori a ca-
rico dell’imputato (come ha dato atto il Tribunale nella
sentenza impugnata e neppure contestato da parte del
ricorrente), lo scrutinio compiuto dal Giudice del merito
è immune da censure, che neanche il ricorrente ha con-
cretamente mosso, conseguendo da ciò, in conformità alle
conclusioni rassegnate dal Procuratore generale di udien-
za, il rigetto del ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 19 MARZO 2014, N. 12969
(C.C. 17 GENNAIO 2014)
PRES. CORTESE – EST. CAPRIOGLIO – P.M. X (CONF.) – RIC. MILITELLO
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Conf‌isca y
Sopravvenuta causa estintiva del reato y Per pat-
teggiamento y Applicabilità della conf‌isca y Sus-
sistenza.
. L’estinzione del reato prevista, nel caso di “patteggia-
mento”, dall’art. 445, comma 2, c.p.p., non impedisce,
al pari di quella derivante dalla prescrizione, l’applica-
zione della conf‌isca nei casi previsti dall’art. 12 sexies
del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 conv. con modif. in legge
7 agosto 1992 n. 356. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 445; c.p., art. 240; d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
art. 12 sexies) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 24 agosto 2010, n.
32273, in questa Rivista 2011, 1216. In senso contrario si vedano Cass.
pen., sez. II, 29 marzo 2010, n. 12325, ivi 2011, 456 e Cass. pen., sez.
un., 15 ottobre 2008, n. 38834, ivi 2009, 626, entrambe concordi nel
ritenere che una volta intervenuta l’estinzione del reato, sia preclusa
anche la conf‌isca delle cose che ne costituiscono il prezzo. Tuttavia,
occorre considerare che il citato art. 12 sexies del D.L. 306/1992
prevede espressamente che la misura possa essere applicata anche
nel caso che non vi sia stata condanna, ma applicazione della pena
su richiesta, ex art. 444 c.p.p.. Si veda a tal proposito Cass. pen., sez.
IV, 30 dicembre 1996, n. 2263, ivi 1997, 527.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 14 febbraio 2013, all’esito di op-
posizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p., il Gip del
Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di revoca della
conf‌isca avanzata da Militello Michele, perchè inammis-
sibile ed infondata; il giudice a quo rilevava che nei con-
fronti dell’istante era intervenuta sentenza di applicazione
della pena ad anni due di reclusione, def‌initiva il 9 marzo
2002, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e che nei di lui
confronti era stata applicata la conf‌isca ex art. 12 sexies L.
356/1992, sui beni facenti parte del suo patrimonio e di cui
non era stato in grado di giustif‌icare la provenienza, per
l’evidente sproporzione tra i suoi redditi ed il valore degli
stessi, con ordinanza del 16 giugno 2005, che era diventata
a sua volta def‌initiva il 10 marzo 2008, a seguito di pro-
nuncia di questa Corte di legittimità. L’istanza di revoca
della conf‌isca che, era stata avanzata e supportata dall’as-
serita sopravvenienza di prove nuove, - quali dichiarazioni
rese al difensore dell’istante dal collaboratore Gioacchino
Pennino, informazioni acquisite presso l’Amap, nuove di-
chiarazioni testimoniali sui mezzi utilizzati per gli acquisti
immobiliari, esito di consulenza tecnica patrimoniale di
parte veniva rigettata, sul presupposto che non è ammes-
so un mezzo di impugnazione tardivo, ma è al più previsto
dal nostro ordinamento un mezzo straordinario che auto-
rizza, in limitati casi, la rimozione degli effetti della res
iudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia, rispetto
a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza
veniva rilevato che le dichiarazioni del Pennino altro non
erano che una rivisitazione delle originarie dichiarazioni;
che le dichiarazioni testimoniali sulla provenienza dei
beni con cui il ricorrente ebbe ad acquistare gli immobili,
risalenti di trenta anni non potevano avere spessore pro-
bante, così come le informazioni acquisite presso l’AMAP
nulla potevano togliere alla ritenuta operatività dell’ing.
Manuli quale referente del Militello, intraneo a Cosa No-
stra ed impiegato AMAP come era emerso nel processo di
cognizione; cosicchè detti asseriti nuovi elementi valevano
a dimostrare più che l’insussistenza dei presupposti della
conf‌isca, l’insussistenza dei presupposti della sentenza
di applicazione pena, il cui rimedio non era l’incidente
di esecuzione, bensì la revisione. Non solo, ma veniva ag-
giunto che anche la consulenza di parte non poteva essere
ritenuta prova nuova, poichè rappresentava una diversa
valutazione tecnico scientif‌ica di dati già valutati, che si
traduceva quindi in un apprezzamento critico di emergen-
ze già conosciute e valutate. Inf‌ine, veniva rilevato che il
fatto che il reato potesse essere dichiarato estinto ex art.
445 comma 2 c.p.p. non aveva incidenza sulla conf‌isca,
poiché a mente dell’art. 236 c.p. la conf‌isca non rientra
tra le misure di sicurezza, a cui si estendono gli effetti
estintivi del reato ex art. 210 c.p.
2. Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cas-
sazione il prevenuto pel tramite del difensore, deducen-
do:
2.1 violazione di legge e illogicità della motivazione,
con riferimento all’art. 667 comma 4 c.p.p.: la difesa insi-
ste sulla legittimità del mezzo usato (incidente di esecu-
zione) per avanzare l’istanza di revoca, facendo richiami
giurisprudenziali sul fatto che il rimedio all’ingiustizia
del provvedimento di conf‌isca, affetto da vizio genetico,
simmetrico alla revisione, non può che passare attraverso
l’incidente di esecuzione e che il mezzo di impugnazione
doveva essere l’opposizione, quale era quello che aveva in-
trapreso la difesa.
2.2 Violazione di legge e illogicità della motivazione,
con riferimento al principio di devoluzione nelle impugna-
zioni: il giudice dell’opposizione avrebbe annullato unila-
teralmente e senza contraddittorio la decisione di primo

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