Corte di cassazione penale sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 9727 (ud. 21 febbraio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
LEGITTIMITÀ
essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa
condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pub-
blico o di igiene o di giustizia; b) l’inosservanza riguardi
un provvedimento adottato in relazione a situazioni non
pref‌igurate da alcuna specif‌ica previsione normativa che
comporti una specif‌ica ed autonoma sanzione (Cass., sez.
I, 25 marzo 1999, n. 3755, Di Giovanni).
In applicazione di tali principi, osserva il Collegio che
non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua
inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650
c.p.) una disposizione data in via preventiva ad una ge-
neralità di soggetti e con carattere regolamentare, come
accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento que-
storile riguardava in via generale tutti i campeggiatori
abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla
stregua di disposizione tipicamente regolamentare.
Non solo, nel caso in esame l’ordine questorile riguar-
dava l’osservanza di una condotta specif‌icamente contem-
plata da una norma amministrativa (l’art. 7 co. 15-bis
c.d.s.), di guisa che con esso (ordine) si è creata la para-
dossale situazione di una autorità di polizia che ordina il
rispetto di una norma amministrativa la quale ha in sé la
sua forza cogente indipendentemente dall’ordine del Que-
store.
Giova inf‌ine rammentare che già di recente, in fatti-
specie analoga, questa sezione ha avuto modo di affermare
che “l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore in-
tegra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma
quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza
dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p.,
stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art.
9 della L. n. 689 del 1981” (Cass., sez. I, 6 dicembre 2011,
n. 47886).
4. Alla stregua delle esposte considerazioni, la sen-
tenza all’esame della Corte deve essere, in conclusione,
annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 28 FEBBRAIO 2013, N. 9727
(UD. 21 FEBBRAIO 2013)
PRES. DE ROBERTO – EST. APRILE – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. NOCERINO
ED ALTRI
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Bene appartenente all’imputato y Bene mobile
iscritto in pubblico registro automobilistico y Prov-
vedimento di aff‌idamento di bene dell’imputato
sequestrato ai sensi dell’art. 100 D.P.R. n. 309/1990
y Impugnabilità y Esclusione.
. Il provvedimento di aff‌idamento agli organi di polizia
che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in
pubblico registro automobilistico appartenenti all’im-
putato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga, non è suscettibile di impugnazio-
ne, in quanto ha l’esclusivo effetto di individuare il sog-
getto cui è rimesso l’uff‌icio di custode giudiziario dei
veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire
il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi.
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2003, Calliku,
in Arch. nuova proc. pen. 2004, 128.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello
di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo
grado del 13 dicembre 2010 del Tribunale di Savona, esclu-
dendo una aggravante per Salvatore Nocerino e riducendo
la pena, e ordinando il dissequestro e la restituzione di
alcuni beni allo stesso Nocerino ed a Francesco Caliendo,
e confermava nel resto la medesima pronuncia con la
quale il Caliendo, Luca Nastasi ed il Nocerino erano stati
condannati alle pene di giustizia, rispettivamente:
- in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80
comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere tutti e tre, in
concorso tra loro e con Davide Mannarà e altri soggetti
non identif‌icati, trasportato, importato dalla Spagna e de-
tenuto illegalmente kg. 5,420 di sostanza stupefacente del
tipo cocaina, con una percentuale di principio attivo tra
il 75 e 1’80%, da cui potevano ricavarsi 23.889 dosi medie
singole, materialmente trasportata dalla Spagna dal Noce-
rino e ricevuta a Savona e Varazze dagli altri tre suddetti il
10 giugno 2009 (capo A dell’imputazione) ;
- in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R.
cit., per avere il Nocerino, in concorso con il Mannarà ed
altri soggetti non identif‌icati, trasportato, importato dalla
Spagna e detenuto illegalmente kg. 1,5 circa di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, materialmente trasportata
dal Nocerino il 30 aprile 2009 (capo B);
- in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R.
cit., per avere il Caliendo ed il Nastasi, in concorso tra
loro, ceduto a Savona, nel maggio del 2009, ad un soggetto
cagliaritano un quantitativo non modico di sostanza stu-
pefacente del tipo cocaina, materialmente trasportata dal
Caliendo (capo C).
Rilevava la Corte di appello come le emergenze proces-
suali avessero provato la responsabilità dei tre prevenuti
in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti; come a tutti
e tre gli imputati non potesse essere riconosciuta la circo-
stanza attenuante di cui al comma 7 del suddetto art. 73,
e come il Caliendo ed il Nastasi non potessero benef‌iciare
di un giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze
attenuanti generiche sull’aggravante.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i tre
elencati imputati, il Caliendo ed il Nastasi con atti sotto-
scritti personalmente, il Nocerino con atto f‌irmato dal suo
difensore avv. Luigi Trucco.
2.1. Il Caliendo ha dedotto i seguenti tre motivi:
a) violazione di legge, in relazione all’art. 530 c.p.p.,
e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello con-
fermato la sua condanna in ordine al reato contestatogli
al capo A), nonostante egli non avesse fornito alcun con-
tributo causale alla commissione di quell’illecito;

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