Corte di cassazione penale sez. V, 17 marzo 2014, n. 12436 (ud. 11 dicembre 2013)

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giur
6/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
criminose per loro intrinseca natura (art. 240 comma 2 n.
2 c.p.), ma anche sulle cose considerate criminose per il
loro collegamento ad uno specif‌ico reato ed in ordine alle
quali lo Stato si propone di ostacolare la reimmissione nei
circuiti economici ( art. 240 comma 2 c.p. e art. 12 sexies
L. 356/1992).
Il principio espresso nell’arresto suindicato, sulla base
di una dovizia di argomentazioni alle quali si fa rimando,
in riferimento all’ipotesi di reato estinto per prescrizione,
può essere tranquillamente mutuato ed applicato nella
presente fattispecie, in cui la conf‌isca disposta ex art. 12
sexies, in sede esecutiva, è diventata def‌initiva quando il
reato era nelle condizioni per essere dichiarato estinto ai
sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p., poiché l’intervento diret-
to ad evitare il proliferare della ricchezza di provenienza
non giustif‌icata immessa nel circuito di realtà economiche
a forte inf‌luenza criminale, attraverso l’istituto della conf‌i-
sca, è stato conf‌igurato in deroga alla disciplina dell’art.
240 c.p., con la previsione di un nesso di pertinenzialità
molto più ampio e con dilatazione degli ambiti applicativi
connessi alla perdurante disponibilità di cosa astratta-
mente suscettibile di conf‌isca, così da potere essere dispo-
sta (la conf‌isca) anche in presenza di una declaratoria di
estinzione del reato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 MARZO 2014, N. 12436
(UD. 11 DICEMBRE 2013)
PRES. MARASCA – EST. LAPALORCIA – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. FRANZESE
Furto y Aggravanti y Cose esposte alla pubblica
fede y Sottrazione di autovettura dotata di antifur-
to satellitare y Integrazione dell’aggravante di cui
all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p. y Sussistenza.
. La presenza, a bordo di un autoveicolo, del c.d. “siste-
ma antifurto satellitare” non esclude, nel caso di furto,
la conf‌igurabilità dell’aggravante costituita dall’esposi-
zione alla pubblica fede. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 624;
c.p., art. 625) (1)
(1) La questione è controversa. In senso contrario alla pronuncia in
commento, parte della giurisprudenza esclude la sussistenza dell’ag-
gravante, rilevando che l’installazione di impianti antifurto garanti-
sce una vigilanza costante sul bene, riducendo perciò notevolmente
il pericolo di reato. In tal senso si veda Cass. pen., sez. V, 26 novembre
2008, n. 44157, in questa Rivista 2009, 444. Nello stesso senso del
principio della pronuncia in epigrafe, altra parte della giurispruden-
za sostiene la conf‌igurabilità dell’aggravante, in considerazione del
fatto che l’antifurto, pur garantendo una localizzazione sicura del
veicolo, non ne impedisce l’illecita sottrazione. In tal senso Cass.
pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44119, ivi 2012, 448.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Felice Franzese, ritenuto responsabile, con doppia
sentenza conforme (Corte appello Roma 29 gennaio 2013
e tribunale Civitavecchia 16 maggio 2012), del reato di
furto di autovettura aggravato dall’esposizione alla pubblica
fede, oltre che dalla recidiva specif‌ica infraquinquennale,
ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso
la sentenza di secondo grado, deducendo sei motivi di do-
glianza.
2. Con il primo lamentava carenza assoluta di moti-
vazione per avere la corte territoriale, reiterando la non
motivazione della sentenza di primo grado, omesso di
spiegare da quali elementi, al di là del fatto che egli si
trovava alla guida dell’autovettura, risultasse la paternità
della condotta furtiva.
3. Con il secondo ed il terzo motivo deduceva erronea
applicazione della legge penale in relazione all’aggravante
dell’esposizione alla pubblica fede e in subordine sollecitava
la rimessione alle sezioni unite della questione della ricor-
renza o meno di tale aggravante in presenza di un sistema
satellitare di geo-localizzazione sul veicolo oggetto di furto.
4. Posto infatti che per esposizione alla pubblica fede si
intende l’assenza di vigilanza sul bene, il sistema antifurto
satellitare comporta, secondo il ricorrente, la vigilanza
costante sul veicolo e, pur non impedendone lo sposses-
samento, lo rende facilmente recuperabile, cosa diversa-
mente impossibile.
5. Nel gravame si richiamavano quindi i due opposti
orientamenti giurisprudenziali di questa corte, l’uno che,
per le ragioni appena ricordate, esclude la conf‌igurabilità
dell’aggravante (Cass. 10367/1990, 12601/1995, 34009/2006,
44157/2008), l’altro, asseritamente minoritario, che la
riconosce sul rilievo che l’impianto satellitare, pur con-
sentendo la costante localizzabilità del veicolo, non ne
impedisce la sottrazione, ma solo permette di recuperarlo
(Cass. 44119/2011). Orientamento, quest’ultimo, secondo
il ricorrente non condivisibile in quanto nessun antifurto o
sistema di vigilanza è a tal punto perfetto da impedire cer-
tamente che l’oggetto sia asportato (nel qual caso sarebbe
tra l’altro esclusa addirittura la consumazione del reato),
ma ciò non toglie la realizzazione di un controllo costante
sul bene, idoneo ad escludere che l’intangibilità del bene
sia aff‌idata integralmente al comune senso di rispetto per
l’altrui proprietà.
6. Con il quarto ed il quinto motivo si lamentavano
omessa motivazione in punto di riconoscimento della re-
cidiva di cui all’art. 99, comma terzo, c.p. ed erronea inter-
pretazione applicativa della norma stessa, dal momento
che la conferma del relativo aumento di pena non era
stata accompagnata dall’indicazione delle ragioni per le
quali la commissione dei precedenti delitti avesse inf‌luito
su quella del reato in esame dimostrando una maggiore
capacità a delinquere.
7. Il sesto motivo investe il diniego di attenuanti gene-
riche che aveva trascurato le dichiarazioni confessorie e
le condizioni di diff‌icoltà economica in cui versava la fami-
glia dell’imputato all’epoca del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, inammissibile sotto alcuni prof‌ili, è nel
complesso da disattendere.

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