Corte di cassazione penale sez. IV, 6 marzo 2014, n. 10926 (ud. 18 dicembre 2013)

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5/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 MARZO 2014, N. 10926
(UD. 18 DICEMBRE 2013)
PRES. SIRENA – EST. GRASSO – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. LA CHINA
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y So-
spensione y Limite di sessanta giorni ex art. 159,
comma primo, n. 3 c.p. y Operatività y Fattispecie
in tema di rinvio di procedimento avanzata dal
difensore dell’imputato per l’esistenza di un suo
concomitante impegno professionale in altro pro-
cedimento.
. In tema di prescrizione, una volta che il giudice,
verif‌icata la tempestività della richiesta di rinvio del
procedimento avanzata dal difensore dell’imputato per
la esistenza di un suo concomitante impegno professio-
nale in altro procedimento e valutate le ragioni poste
a base della richiesta medesima, la ritenga meritevole
di accoglimento, l’esistenza del suddetto impegno va
considerata come impedimento assoluto a comparire
e comporta, quindi, l’operatività del limite di sessanta
giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 159, comma pri-
mo, n. 3, c.p., dev’essere contenuta la durata della so-
spensione del corso della prescrizione. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 159; l. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6) (1)
(1) In senso difforme si vedano Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2011, n.
17344, in questa Rivista 2012, 811 e Cass. pen., sez. I, 1° dicembre
2008, n. 44609, ivi 2009, 1336, che non considerano l’impedimento
del difensore a comparire una causa d’impossibilità assoluta a parte-
cipare all’attività difensiva, quand’anche sia riconosciuto dall’ordina-
mento il diritto al rinvio dell’udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 18 giugno
2012, dichiarata la penale responsabilità di La China Luca,
medico anestesista, per avere, per colpa causato la morte
di Drago Filippo (fatto accaduto in Vittoria il 16 settembre
2004), deceduto a sèguito della somministrazione, in oc-
casione di un intervento chirurgico, di una dose eccessiva
di anestetico, condannò l’imputato, previo riconoscimento
delle attenuanti generiche, alla pena sospesa stimata di
giustizia.
1.1. La Corte d’appello di Catania, investita della cogni-
zione impugnatoria dall’appello proposto dall’imputato,
con sentenza dell’11 marzo 2013, confermò la statuizione
di primo grado.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato
da plurimi motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo vengono denunziati vizio
motivazionale in questa sede rilevabile, mancanza della
motivazione e travisamento della prova.
Queste in sintesi le ragioni della doglianza. I) il rileva-
to stato cianotico nel paziente non era da ricollegare a d
un’eccessiva somministrazione d i Fentanest (il farmaco
utilizzato per procurare l’effetto anestetico), in quanto se
così fosse stato la mancanza di ossigenazione avrebbe mo-
strato i propri segni immediatament e, rendendosi subito
eclatantemente visibile a tutti, essendo stato, viceversa,
osservato dall’infermiere Barone un «pallore assoluto» del
paziente. II) Inoltre, in presenza di un’aritmia cardiaca,
avevano chiarito i consulenti del GIP, il decesso non sa-
rebbe stato preceduto da cianosi. Di conseguenza, andava
esclusa la causa morte dipendente da mancanza di ossi-
genazione ricollegabile agli effetti del farmaco, dovendosi
ritenere che la morte fu causa ta da un’ aritmia maligna,
alla quale seguì l’arresto cardiaco; né, peraltro, i periti
erano stati in grado di espr imersi in termini di certezza o
prossimi ad essa circa la causa della morte. III) La Corte
territoriale aveva mostrato grave limite motivazionale nel
disattendere le critiche difensive, che prendevano spunto
dalle risposte possibiliste dei periti, senza spiegare quali
fossero st ate le spiega zioni fornite dai tecnici di settore
tali da lasciare maturare sereno giudizio di colpevolezza,
così escludendo ogni altra causa alternativa ipotizzabile.
IV) In def‌initiva si era trattato di motivazione apparente e
del tutto insoddisfacente, che era giunta f‌inanco a sminui-
re la portata della deposizione dell’infermiere, giudicata
inattendibile sol perchè costui, prestando servizio presso
reparto di chirurgia oculistica non avrebbe avuto dime-
stichezza con altre patologie, così dimenticando che gli
infermieri hanno formazione generalista di primo livello.
V) La Corte catanese, inoltre, per escludere che il deces-
so fosse stato causato dalla coronopatia, dalla quale la
vittima era risultata affetta, aveva travisato le emergenze
probatorie dando per acquisito un esame elettrocardio-
graf‌ico, escludente alterazioni di riliev o, n on presente
in atti. VI) Alle dette osservazioni andava aggiunto che,
come evidenziato con l’appello, o ve si fosse trattato di
una depressione respiratoria, la somministrazione di os-
sigeno avrebbe dovuto risolvere la crisi, al contrario, il
riscontro in sede di autopsia dell’enzima CPK indiriz zava
univocamente verso l’infarto. VII) L’emivita (20 minuti)
del farmaco utilizzato e la natura dell’intervento (reite-
rato a distanza di pochi giorni dal primo per il presen-
tarsi di recidivazione nel distacco della retina) facevano
reputare non eccessivo il quantitativo somministrato e ,
ad un tempo, incompatibile il sopravvenire del malore
ricollegato ad effett i del principio attivo assunto, qu ando
oramai erano trascorsi più di venti minuti dall’inocula-
zione. VIII) Inf‌ine, valutato il tranquillizzante risultato
delle analisi ematologiche, la buona ripresa del paziente
e la consu mazione del tempo di latenza del farmaco non
v’era motivo che l’i mputato s’int rattenesse ol tre presso
il paziente. La Corte d’appello, in def‌init iva, secondo il
ricorrente, aveva omesso di prendere in effettivo esame
tutte le doglianze sopra sunteggiate, limita ndosi a fornire
risposta motivazi onale generica e va ga, scollata dalle
emergenze processuali.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erro-
nea applicazione dell’art. 3, comma 1 del D.L. n. 158 del 13
settembre 2012 (cd. legge Balduzzi), nonché mancanza di
motivazione sulla richiesta istruttoria della Difesa, con la
quale era stata evidenziata la necessità di risentire i periti
sul punto.

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