Corte di cassazione civile sez. trib., 24 maggio 2013, n. 12924

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., 24 MAGGIO 2013, N. 12924
PRES. MERONE – EST. CRUCITTI – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. AGENZIA DELLE
ENTRATE (AVV. GEN. STATO) C. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (AVV.TI LUPI E
LUCISANO)
Tributi erariali diretti y Imposta sul reddito delle
persone f‌isiche y Base imponibile y Redditi di im-
presa y Ammortamenti y Fabbricati industriali in-
seriti in complesso destinato a stazione di servizio
stradale y Coeff‌iciente di ammortamento y Indivi-
duazione in base al D.M. 31 dicembre 1988 y Percen-
tuale inferiore a quella prevista per gli impianti y
Ragioni.
. In tema di avviso di accertamento relativo ad IRPEG
e ILOR, ai sensi dell’allegato unico al d.m. 31 dicembre
1988, emesso in base all’art. 67, comma secondo, del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le costruzioni esistenti
negli impianti stradali di distribuzione dei carburanti
non sono riconducibili alla categoria “Oleodotti - Ser-
batoi - Impianti stradali di distribuzione”, per la quale
la tabella dedicata al “Gruppo IX - Industrie Manifat-
turiere Chimiche - Specie 2 - raff‌inerie di petrolio,
produzione e distribuzione di benzina e petrolio per usi
vari, di oli lubrif‌icanti e di oli lubrif‌icanti e residuati,
produzione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto”
prevede un coeff‌iciente di ammortamento del 12,5% ,
bensì a quella “Fabbricati destinati all’industria” per
cui la medesima tabella prevede un coeff‌iciente del
5,5%, essendo invero logico che l’indice di deperimento
dell’impianto sia maggiore rispetto a quello della co-
struzione, benché strumentale alla stessa attività.
(d.m. 22 dicembre 1988; d.p.r. 22 dicembre 1986, n.
917, art. 67) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 11 aprile 2008, n. 9497, in Ius&Lex
dvd n. 5/2013, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributa-
ria Provinciale di Roma Kuwait Petroleum Italia S.p.a. im-
pugnava due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia
delle Entrate-Uff‌icio di Roma 6, rettif‌icava ai f‌ini Irpeg ed
Iraq le dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi dall’1 lu-
glio 1999 al 30 giugno 2000 e dall’1 luglio 2000 al 31 marzo
2001. Detti avvisi contenevano i seguenti rilievi:
1) in ordine all’ammortamento terreni ex artt. 67 e 75
TUIR si recuperava a tassazione la quota di ammortamen-
to in quanto i terreni, ancorché compresi nel complesso
strutturale dell’azienda, non sono suscettibili di deperi-
mento e consumo e, quindi, difettano dei requisiti propri
dell’ammortamento richiesti sia dalla normativa civilistica
che da quella f‌iscale;
2) in ordine all’ammortamento dei fabbricati si recu-
perava la differenza tra l’ammortamento operato dalla
società sull’intero complesso industriale dell’impianto con
il coeff‌iciente del 12,5% ed il coeff‌iciente del 5% stabilito
dal D.M. 31 dicembre 1988 “per i fabbricati industriali” in
quanto lo stesso D.M. prevedeva il diverso coeff‌iciente del
12,5% solo per gli “impianti di distribuzione”.
La ricorrente eccepiva l’illegittimità di tali avvisi so-
stenendo da un lato, l’ammortazzabilità del terreno e
dell’altro, la possibilità di ricomprendere tra le “stazioni
di servizio” espressamente indicate nel D.M. citato anche i
fabbricati ivi esistenti.
La commissione Provinciale, riuniti i ricorsi, li acco-
glieva.
Proposto appello da Agenzia delle Entrate la Commis-
sione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indi-
cata in epigrafe, confermava le pronunce di primo grado.
La sentenza impugnata risulta fondata sulle seguenti
rationes decidendi:
- i terreni, sui quali insistono le pompe di benzina, in
quanto partecipi in modo permanente al processo produt-
tivo, possono essere considerati, in base gli artt. 67 e 40
TUIR, f‌iscalmente strumentali e come tali restano suscet-
tibili di ammortamento;
- in ordine ai fabbricati, correttamente era stata appli-
cata dalla contribuente la percentuale di ammortamento
nella misura del 12,50% in quanto il D.M. 31 dicembre
1988 - riguardante i coeff‌icienti di ammortamento del
corso dei beni materiali strumentali impiegati nell’attività
commerciali, arti e professioni - fa un dettagliato elenco
dei beni che compongono gli impianti stradali di distribu-
zione (chioschi, stazioni di servizio, colonnine ecc.), beni
questi che, pur facendo parte di un complesso unitario di
beni possono usufruire di una stessa aliquota, in quanto
ciascun bene subisce nel tempo un diverso tasso di dete-
rioramento, di conseguenza la ripresa a tassazione ope-
rata dall’Uff‌icio con riferimento ai fabbricati industriali
suscettibili di autonoma valutazione non era corretta non
essendo illegittima l’applicazione della percentuale pari
al 12,50% e non risultando dimostrata come appropriata la
diversa percentuale indicata del 5,50%.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
aff‌idandosi a due motivi, Agenzia delle Entrate.
Kuwait Petroleum S.p.a. ha resistito con controricorso,
illustrato da successiva memoria depositata ex art. 378
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce - ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione
del D.M. 31 dicembre 1988, tabella Gruppo IX specie 2 e
dell’art. 67 comma 2 del D.P.R. n. 917/86.
Secondo la prospettazione difensiva la Commissione
Tributaria Regionale avrebbe erroneamente applicato le
norme di riferimento, indicate in rubrica, nel ritenere
nelle stesse ricompresi, tra i beni ammortizzabili, anche
i terreni occupati da una stazione di servizio laddove
il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, nella tabella
Gruppo IX specie 2, nell’elencare i beni che compongono
“gli impianti stradali di distribuzione” omette di citare i
terreni, non trattandosi di beni soggetti a deperimento e
consumo.

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