Corte di cassazione civile sez. VI, 27 settembre 2013, n. 22231

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti
del proprio convincimento, valutarne le prove, con-
trollarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra
le varie ris ultanze pro batorie, qu elle ritenu te idonee a
dimostrare i fatti in discussione.
Passando ad esaminare le successive censure, va osser-
vato che esse sono state avanzate tutte per vizio motiva-
zionale, avendo la ricorrente lamentato che la motivazione
della sentenza sarebbe omessa, insuff‌iciente e contraddit-
toria in ordine alla valutazione di corresponsabilità parita-
ria dei due conducenti (seconda doglianza); in ordine alla
quantif‌icazione del danno biologico e del danno morale
(terza doglianza); in ordine alla non novità della domanda
di richiesta di danno esistenziale (quarta doglianza); in
ordine alla non duplicazione liquidatoria di danno in caso
di concessione del danno esistenziale (quinta doglianza);
in ordine alla condanna al pagamento degli interessi legali
per mala gestio impropria (sesta doglianza).
Nessuno di tali motivi è corredato da uno specif‌ico
momento di sintesi, onde l’inammissibilità delle relative
doglianze. Ed invero, come ha ribadito di recente que-
sta Corte, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., in bas e al
capoverso di tale articolo, il ricor rente che denunci u n
vizio di motivazione della sentenza impugnata è tenuto
- nel confezionamento del relati vo motivo - a for mulare
in r iferimento all a anzidetta censura un c.d. quesito di
fatto e cioè indicare chiaramente in modo sintetico, evi-
dente ed autonomo, il fatto controverso rispetto al quale
la motiv azione si a ssume omessa o contraddittor ia, così
come le ragioni per le quali la dedotta insuff‌icienz a della
motivazione la rende inidonea a giustif‌icare la decisione.
A tal f‌ine è necessaria la enunciazione conclusiva e rias-
suntiva di uno spec if‌ico passaggio espositivo de l ricorso
nel quale tutto ciò risulti in modo non equivoco. Tale
requisito, inf‌ine, non può ritenersi rispettato allorquan-
do solo la completa l ettura dell’illustr azione del moti vo,
all’esito di una interpretazione svolta dal lettore, anzi-
ché su indicazione della parte ricorrente, consenta di
comprendere il c ontenuto ed il signif‌i cato delle censure,
posto che la ratio che sottende la disposizione di cui
all’art. 366 bis c.p.c. è associata alle esigenze def‌lattive
del f‌iltro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve
essere pos ta in condizio ne di comprende re dalla lettur a
del solo quesito di fatto quale sia l’errore commesso dal
giudice del merito (Cass. n. 6549/2013). I n conclusione
alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, vanno
accolti i ricorsi proposti da M. R.A. e da B.P., nei limiti dei
motivi sopra indi cati; va rigettato il ricorso incidentale
proposto da Toro Assicurazio ni Spa; va inf‌ine dichiarato
inammissibile il ricorso proposto da Ina Assit alia Spa. La
sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dei
ricorsi e dei motivi accolti.
Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rin-
novato esame della controversia, la causa va rinviata alla
Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che
provvederà anche in ordine al regolamento delle spese
della presente fase di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 27 SETTEMBRE 2013, N. 22231
PRES. PETITTI – EST. PETITTI – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. BRANDANI (AVV.TI
GHIRELLI E BARBANTINI) C. MIN. INTERNO ED ALTRO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Rif‌iuto di sottoporsi ad alcoltest y Autono-
ma fattispecie di illecito y Conf‌igurabilità y Impossi-
bilità di procedere all’accertamento y Per mancato
funzionamento dell’apparecchiatura y Irrilevanza.
. L’art. 186, settimo comma, del codice della strada, ol-
tre a sanzionare la guida in stato di ebbrezza, conf‌igura
come autonomo illecito anche il rif‌iuto del guidatore
di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico,
in quanto oggetto di obbligo penalmente sanzionato e
non mera facoltà, dovendosi ritenere integrato l’illeci-
to anche quando venga constatata, successivamente
all’opposizione del rif‌iuto, l’impossibilità di procedere
all’accertamento, in ragione del mancato funzionamen-
to dell’apparecchiatura a ciò normalmente preposta.
(nuovo c.s., art. 186; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 379) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. civ., 9 maggio 2002, n. 6639, in
questa Rivista 2003, 216.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il Giudice di Pace di Ferrara, con sen-
tenza n. 254 del 2008, respingeva l’opposizione proposta
da Alessandro Brandani avverso il verbale n. 357793817
- serie 2004 bis n. 1465438 dei CC di Bondeno, con il qua-
le gli venivano comminate le sanzioni amministrative di
euro 3.000,00 e della perdita di dieci punti sulla patente,
e veniva disposto il fermo amministrativo del veicolo di
cui era alla guida per 180 giorni, per essersi rif‌iutato di
sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico richiesto
alla struttura sanitaria ove lo stesso era stato ricoverato a
seguito di incidente stradale;
che il Brandani proponeva allora appello innanzi al
Tribunale di Ferrara sostenendo, per il prof‌ilo che qui in-
teressa, l’ininf‌luenza del proprio rif‌iuto, stante il mancato
funzionamento dell’apparecchio per il rilevamento del
tasso alcolemico;
che il Tribunale adito rigettava il gravame con sentenza
n. 547 del 2010, ritenendo il rif‌iuto punibile di per sé solo,
a prescindere dal fatto che l’accertamento alcolemico sia
l’unico modo per accertare il tasso alcolemico, e anche
quando la presenza di alcol possa accertarsi altrimenti;
che avverso tale sentenza il Brandani ha proposto ri-
corso per cassazione sulla base di un unico motivo;
che il Ministero dell’interno ha depositato atto di co-
stituzione al f‌ine di partecipare all’eventuale udienza di
discussione della causa.
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero.

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