Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 25 luglio 2013, n. 18073

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giur
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 LUGLIO 2013, N. 18073
PRES. GOLDONI – EST. D’ASCOLA – P.M. CARESTIA (CONF.) – RIC. DI PACE (AVV.
DI PEPPE) C. COMUNE DI MONTESILVANO
Enti pubblici locali y Comuni y Sindaco y Potere di
ordinanza y Provvedimenti contingibili e urgenti y
Sentenza costituzionale n. 115/2011 y Conseguenze
y Nel giudizio di opposizione a sanzione ammini-
strativa irrogata per violazione di ordinanza sin-
dacale basata sulla norma incostituzionale y Fatti-
specie relativa al divieto di sostare con autoveicolo
presso l’esercente il meretricio sulla pubblica via.
. Per effetto della sentenza n. 115 del 2011 della Corte
costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 54,
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sosti-
tuito dall’art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in
legge 24 luglio 2008, n. 125, spetta al giudice di merito,
investito dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
emessa per violazione di un’ordinanza sindacale basata
sulla norma incostituzionale (nella specie, ordinanza
recante il divieto di fermarsi con autoveicolo in pros-
simità di esercente il meretricio sulla pubblica via),
valutare la legittimità della medesima ordinanza sinda-
cale, verif‌icando se essa trovasse copertura esclusiva-
mente nella norma di legge dichiarata incostituzionale
o se, invece, fosse compatibile con il limitato potere
ordinatorio del Sindaco, abnormemente ampliato dal
legislatore del 2008. (d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, art.
54; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, art. 6) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
La citata sentenza Corte cost. 7 aprile 2011, n. 115, in www.giurcost.
org, ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13,
16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118 Cost., l’art.
54, comma 4, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del D.L.
23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pub-
blica), convertito, con modif‌icazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 24
luglio 2008, n. 125, nella parte in cui consente che il sindaco, quale
uff‌iciale del Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo
ed eff‌icacia a tempo indeterminato», al f‌ine di prevenire e di elimina-
re gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai
casi di contingibilità e urgenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il giudice di pace di Pescara ha respinto nel 2010
l’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza
ingiunzione n. 479 del comune di Montesilvano per la
violazione di ordinanza sindacale che proibiva di fermarsi
con autoveicolo in prossimità di esercente il meretricio
sulla via pubblica. Ha ridotto la sanzione da 500 a 250 euro
e compensato le spese.
Il tribunale di Pescara con sentenza 7 aprile 2011 ha
rigettato l’appello dell’opponente e lo ha condannato al
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notif‌i-
cato il 26 aprile 2011.
Il comune di Montesilvano è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con
il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio,
proponendo l’accoglimento del ricorso.
2) Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazio-
ne e violazione dell’art. 54 d.l.vo n. 267/00 e D.M. Interno 5
agosto 2008 e artt. 7 e 157 C.d.s..
Sostiene che l’ordinanza comunale è viziata da eccesso
di potere e invoca tra l’altro la sentenza della Corte Cost.
n. 115/11, con la quale è stato stabilito che: “è incostituzio-
nale l’art. 54, comma 4, d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267, come
sostituito dall’art. 6 d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito,
con modif‌icazioni, dall’art. 1, 1° comma, l. 24 luglio 2008
n. 125, nella parte in cui consente che il sindaco, quale
uff‌iciale del governo, adotti provvedimenti a contenuto
normativo ed eff‌icacia a tempo indeterminato, al f‌ine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la
sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e
urgenza.”
3) Il ricorso è fondato.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposi-
zione citata attribuendo ai sindaci il potere di emanare
ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non
potendo derogare a norme legislative o regolamentari vi-
genti, si presentano come esercizio di una discrezionalità
praticamente senza alcun limite, se non quello f‌inalistico
viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all’art.
23 Cost. , in quanto non prevede una qualunque delimita-
zione della discrezionalità amministrativa in un ambito,
quello dell’imposizione di comportamenti, che rientra
nella generale sfera di libertà dei consociati; dall’altro,
viola l’ulteriore riserva di legge relativa di cui all’art. 97
Cost., poiché la p.a. può soltanto dare attuazione, anche
con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via
generale è previsto dalla legge; e viola, inf‌ine, anche l’art.
3, comma 1, Cost., in quanto, in assenza di una valida base
legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere
ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle nume-
rose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli
ambiti di competenza dei sindaci. Ne consegue che spetta
al giudice di merito il compito di valutare nuovamente la
legittimità della disposizione (ordinanza sindacale) po-
sta a base della sanzione comunale, alla luce di principi
sanciti dalla Corte Costituzionale in ordine ai poteri del
Sindaco in materia di sicurezza urbana.
Dovrà quindi verif‌icare se l’ordinanza trovasse coper-
tura normativa soltanto nella norma di legge dichiarata
incostituzionale o fosse compatibile con il limitato potere
in materia, abnormemente ampliato dal legislatore del
2008.
4) Fondato è anche il secondo motivo, che denuncia la
violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. in relazione alla statui-
zione sulle spese del giudizio di primo grado, adottata in
difetto di specif‌ico motivo di appello incidentale da parte
del Comune, vittorioso in primo grado, che non si era però
lamentato della compensazione disposta dal giudice di
pace.
Sul punto il tribunale ha violato il principio posto da
Cass. sez. un. 15559/03 e Cass. 6540/00, secondo cui il

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