Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 5 novembre 2013, n. 24744

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 5 NOVEMBRE 2013, N. 24744
PRES. SEGRETO – EST. GIACALONE – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. P.A. (AVV.
PUGLIESE) C. PROVINCIA DI TARANTO ED ALTRI (AVV. SEMERARO)
Responsabilità civile y Cose in custodia y Respon-
sabilità del custode y Esclusione y Caso fortuito y
Conf‌igurabilità y Fatto del danneggiato y Fattispe-
cie in tema di sinistro stradale occorso a conducen-
te di motociclo caduto per la presenza di radici di
un albero sul margine della strada.
. Nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclu-
sivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia
interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il
danno, si verif‌ica un’ipotesi di caso fortuito che libera il
custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (Nel-
la fattispecie la S.C., in relazione ad un sinistro occorso
a conducente di motociclo caduto per la presenza di ra-
dici di un albero sul margine della strada, ha accertato
la violazione dell’art. 143 C.d.S. da parte del danneggia-
to conferendo quindi rilievo decisivo per la verif‌icazione
del danno al fatto dello stesso) (Mass. Redaz.) (c.c., art.
2043; c.c., art. 2051nuovo c.s.,143) (1)
(1) Sentenza interessante poiché, da un lato, aggiunge una nuova
fattispecie di “caso fortuito” all’ambito della circolazione stradale, e,
dall’altro, ribadisce il consolidato orientamento della S.C. in tema di
responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia. Nello
stesso senso di cui in massima, v. Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229, in
questa Rivista 2011, 262; Cass. civ. 19 novembre 2009, n. 24419, ivi
2010, 627; Cass. civ. 3 aprile 2009, n. 8157, ivi 2009, 823 e Cass. civ. 19
febbraio 2008, n. 4279, in Ius&Lex, dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna. Sui
presupposti per l’affermazione della responsabilità prevista dall’art.
2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia e sull’onere proba-
torio a carico del danneggiato e del custode, v. Cass. civ. 17 gennaio
2008, n. 858, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la
seguente relazione:
1 - La sentenza impugnata, depositata l’8 novembre
2010, ha respinto l’appello principale del P., osservando, per
un verso, che la presenza di radici di un albero sul margine
della strada, circostanza di fatto assolutamente naturale,
non costituiva insidia, essendo peraltro di dimensioni tali
da poter essere bene avvistata; ciò avrebbe dovuto indurre
il P. ad adeguare la velocità del motociclo alle condizioni
di luogo; se il P. avesse circolato a moderata velocità e sul
margine destro della sua carreggiata avrebbe facilmente
avvistato i modesti rigonf‌iamenti ed avrebbe evitato ogni
conseguenza dannosa; il P., inoltre, avrebbe dovuto prova-
re che fosse stato esclusivamente il veicolo rimasto ignoto
a determinare il sinistro, mentre vi era la prova del con-
trario dovendosi ritenere accertata la violazione dell’art.
143 C.d.S., in capo al P. e non accertata la responsabilità
di detto veicolo; non era applicabile la presunzione ex art.
2054, comma 2, c.c. operante solo in caso di collisione,
nella specie non verif‌icatasi, come ammesso nell’atto in-
troduttivo dallo stesso odierno ricorrente.
2 - Ricorre per cassazione il P. con due motivi; la Provin-
cia, l’Unipol e l’Allianz (già RAS) resistono con rispettivi
controricorsi.
3. - Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
3.1. violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. circa la
ritenuta non applicabilità dell’art. 2051 c.c., e art. 2043
c.c., nonché errata applicazione dell’art. 143 C.d.S.
3.2. omessa, insuff‌iciente o contraddittoria motivazio-
ne ex art. 360, n. 5, c.p.c. sempre per avere erroneamente
escluso la Corte territoriale la sussistenza di un’insidia.
4.1. - Le censure - che possono trattarsi congiuntamen-
te data l’intima connessione, essendo tutte rivolte a conte-
stare la ritenuta mancanza dell’insidia e la ricostruzione
del sinistro - implicano accertamenti di fatto e valutazioni
di merito. Ripropongono, in realtà, un’inammissibile “di-
versa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere
presente:
4.2. quanto alla valutazione di elementi probatori
(contestate specie nella seconda censura), il controllo
di legittimità sulla motivazione della sentenza e quindi
su di un giudizio di fatto dei giudici di merito non può
spingersi f‌ino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca
di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevol-
mente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo
grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi
precedenti, magari perché ritenuta la migliore possibile,
dovendosi viceversa tale controllo muovere esclusivamen-
te (attraverso il f‌iltro delle censure proposte dalla parte
ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c. Tale con-
trollo riguarda infatti unicamente (attraverso il f‌iltro del-
le censure mosse con il ricorso) il prof‌ilo della coerenza
logico-formale e della correttezza giuridica delle argo-
mentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete
esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio
convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle
prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza,
scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo
all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di
errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano
logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda
(cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più
recentemente, Cass., nn. 27162/09, 26825/09, 15604/07 e
21153/10, in motivazione);
4.3. quanto agli elementi di cui s’invoca l’omessa
considerazione nel secondo motivo, si deve ribadire che i
motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena
d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel
tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo pro-
spettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni
nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase
di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili
d’uff‌icio. Il ricorrente, al f‌ine di evitare una statuizione
d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere
non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione
avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale
atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo
alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità
di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass.

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