Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 26 aprile 2013, n. 10096

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 26 APRILE 2013, N. 10096
PRES. FINOCCHIARO – EST. GIACALONE – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. LUCIANI
(AVV. DE GREGORIO) C. COM. CUGNOLI (AVV.TI DI BENEDETTO FERNANDO E DI
BENDETTO MARCO)
Responsabilità civile y Amministrazione pub-
blica y Opere pubbliche y Strade y Insidia stradale y
Nozione y Pericolo occulto y Necessità y Onere della
prova.
. Non ogni situazione di pericolo stradale integra l’insi-
dia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto,
vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova
della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo,
costituendo elemento essenziale dell’insidia, grava su
chi ne sostiene l’esistenza. (c.c., art. 2043; c.c., art.
2051; c.c., art. 2697) (1)
(1) In senso contrario, nel senso che esime il danneggiato dall’onere
della prova del danno subito, nonché della sussistenza del pericolo
occulto, si veda Cass. civ. 14 marzo 2006, n. 5445, in questa Rivista
2006, 1064. Si veda, inoltre, anche Cass. civ. 20 novembre 2009, n.
24529, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna, che attribuisce all’ente
proprietario di una strada aperta al pubblico transito la responsabili-
tà ex art. 2051 c.c. per i sinistri verif‌icatisi a causa delle situazioni di
pericolo connesse alla struttura della strada. In senso conforme alla
massima in commento si veda Cass. civ. 21 dicembre 2001, n. 16179,
in questa Rivista 2002, 373.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la
seguente relazione:
“1 -La sentenza impugnata, (App. Aquila, 25 maggio
2010) confermando quella di primo grado, ha ritenuto
infondate le pretese risarcitoria del Luciani perchè la
buca era visibile e aveva dimensioni tali da poter essere
evitata tempestivamente da qualsiasi utente della strada
con un minimo di attenzione e di diligenza, nonché situata
a distanza dalla curva e centralmente, così che il mante-
nimento di una velocità adeguata avrebbe consentito al
motociclista Luciani (mantenendosi all’interno della sua
corsia e senza subire, così, gli effetti della forza centrifu-
ga) di percepire tempestivamente il pericolo. Ne derivava
che non era conf‌igurabile l’insidia.
2 - Il Luciani ricorre per cassazione, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
2051 c.c., in combinato disposto con l’art. 360, 1° comma,
n. 3 c.p.c. La sentenza di secondo grado avrebbe erronea-
mente interpretato la causa petendi ed il petitum: dagli
atti di causa emergerebbe in modo chiaro ed univoco che
il ricorrente, a seguito dell’incidente avvenuto su strada
statale ha domandato alla P.A., Comune di Cugnoli, il
risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza
dell’omessa e/o insuff‌iciente manutenzione delle strade.
Invocando la responsabilità della P.A., secondo le regole
generali in tema di responsabilità civile, l’attore avrebbe
provato l’evento dannoso ed il suo rapporto di causalità
con la casa in custodia.
2.2. Omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazio-
ne circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., perché la Corte
territoriale da un lato ha escluso l’applicabilità dell’art.
2051 c.c. dall’altro avrebbe statuito la non conf‌igurabilità
in fatto a carico della P.A. della responsabilità dell’art.
2043 c.c., perché escludendo la non visibilità della buca
in quanto di modeste dimensioni, in modo indipendente
dalla prevedibilità o meno del pericolo, non ha rinvenuto
nel caso di specie l’elemento dell’insidia. Ciò, però, senza
alcun approfondimento eziologico né conforto probatorio.
2.3. Omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazio-
ne circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, c.p.c. con rife-
rimento all’art. 2043 c.c., per non avere la Corte territo-
riale riconosciuto la responsabilità del Comune nemmeno
sotto il prof‌ilo della violazione del principio del neminem
laedere ex art. 2043 c.c. sul presupposto della perfetta
visibilità della buca, peraltro di ben modesta profondità
senza che sul punto sarebbe stata necessaria una consu-
lenza tecnica. Invero, secondo il ricorrente, la buca pro-
prio in ragione delle sue intrinseche caratteristiche aveva
nella specie tutti i caratteri dell’insidia o pericolo occulto,
giacchè l’utente della strada, nell’ipotesi il ricorrente alla
guida di una moto (quindi un veicolo a due ruote, instabile
per sua stessa natura) faceva legittimo aff‌idamento sulla
relativa idoneità.
2.4. Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2043
c.c. in combinato disposto con l’art. 360, 1° comma n. 3 e
n. 5 c.p.c ., perché la Corte territoriale, pur essendo state
proposte ritualmente specif‌iche richieste istruttorie, non
sarebbe stata data al ricorrente la possibilità di provare il
danno lamentato (ex art. 2697 c.c.), nonché il rapporto di
causalità tra fatto e danno e la carenza o l’inadeguatezza
dell’attività di controllo, vigilanza e manutenzione da par-
te della P.A. con conseguente vizio di motivazione.
3 - Resiste il Comune con controricorso.
4 - Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
Nei singoli motivi, il ricorrente prescinde dai seguenti
principi consolidati, espressi da questa S.C.:
4.1. Lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata
rilevanti sotto i lamentati prof‌ili, le deduzioni del ricor-
rente, oltre a risultare formulate secondo un modello dif-
forme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà
si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente
erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli
elementi valutati di un valore ed un signif‌icato difformi
dalle sue aspettative (Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322),
e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici
di merito (cfr. Cass. 18 aprile 2006, n. 8932, nonché Cass.
civ. sez. III, sent. 14 luglio 2011, n. 15450).
4.2. Nel caso di specie, la responsabilità della P.A.
presuppone la sussistenza dell’insidia o trabocchetto: il
danneggiato deve provare che il danno si è verif‌icato a

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