Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 15 novembre 2013, n. 25769

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
LEGITTIMITÀ
con riferimento all’evento e quindi il loro stato vero e pro-
prio, sia dal punto di vista manutentivo, che dal punto di
vista dell’eff‌icienza, ma anche le deformazioni che hanno
riportato nell’incidente e che sono aspetto fondamentale
ai f‌ini della ricostruzione dell’evento.
Del resto, se anche con “stato dei mezzi” si intendesse
lo stato di conservazione e lo stato di eff‌icienza, ci si trove-
rebbe comunque di fronte ad un aspetto che può pacif‌ica-
mente variare anche in tempi brevissimi.
Ma la meno condivisibile delle posizioni in questo sen-
so è proprio intrinseca alla motivazione: “…e lo stato dei
mezzi incidentati e sequestrati”.
La ripetibilità delle verif‌iche presuppone, in primo
luogo, la possibilità di verif‌icare i mezzi incidentati e ciò è
sicuramente condizionato dal secondo presupposto della
motivazione “ e sequestrati”.
È immediato che per ognuna delle parti sarà possibile
esaminare il proprio mezzo incidentato, cioè nello stato
immediatamente post-evento, ma non gli sarà possibile
esaminare il mezzo antagonista in quello stesso stato dopo
il dissequestro.
Se il mezzo è in stato di sequestro a seguito dell’inci-
dente il suo esame in quelle condizioni è possibile solo f‌ino
a quando non verrà rimosso il sequestro e quindi verranno
riconsegnati i mezzi ai legittimi proprietari.
L’affermazione secondo cui questo tipo di indagine e di
verif‌ica è un’attività ripetibile è quindi sicuramente molto
forzata.
Qualsiasi esame condotto al di fuori della situazione
idoneamente conservata, cioè della situazione immediata-
mente post-evento con veicoli altrettanto immediatamen-
te sottoposti a sequestro, non avrebbe alcuna eff‌icacia
probatoria dal momento che vi potrebbe sempre essere
la contestazione che quella situazione non è la situazione
che si è realizzata a seguito di quell’incidente, ma già una
situazione che ha visto evoluzioni o modif‌iche.
Ovviamente non si entra nel merito del ricorso specif‌i-
co per il quale il giudizio della Corte di Cassazione è sicu-
ramente inappellabile. Si tratta, invece, di leggere quella
sentenza nell’ottica della sua riferibilità ad altre situazio-
ni, anche sotto il prof‌ilo di eventuali futuri ricorsi.
Se nel ricorso si dimostra che quell’analisi condotta
autonomamente e quindi non come accertamento irripe-
tibile, non è accettata perché altre verif‌iche successive
autonomamente condotte hanno fornito indicazioni og-
gettive diverse, il ricorso acquista una sua attendibilità
e consistenza: negando la partecipazione a quelle ope-
razioni peritali del P.M. per mancata comunicazione alle
parti, si è impedito alle stesse di avere certezza della
situazione all’atto del sinistro e negando successivamente
credito alle verif‌iche autonomamente condotte quando la
situazione lo ha consentito, cioè dopo il dissequestro, si
accrediterebbe la tesi della irripetibilità di quelle stesse
analisi, diversamente ritenute prive di credito.
Se invece il ricorso è basato su un aspetto meramente
formale, senza che degli esiti di quell’indagine autonoma
del Consulente del P.M. si sia contestato alcunché, va da sé
che non si è fornita prova dell’importanza della negata par-
tecipazione a quell’accertamento ai f‌ini della decisione.
Appare inaccettabile affermare che è ripetibile un accer-
tamento che immediatamente dopo il dissequestro non si
ha più modo di dimostrare quale conforme alla situazione
al momento dell’incidente, a meno dell’ancor più inaccetta-
bile ipotesi che qualsiasi verif‌ica, in qualsiasi stato e priva
di qualsiasi riferibilità certa, ha comunque lo stesso valore
probatorio di un accertamento eseguito in contraddittorio.
(*) Presidente ASAIS, Associazione per lo studio e l’analisi degli inci-
denti stradali.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 15 NOVEMBRE 2013, N. 25769
PRES. PICCIALLI – EST. FALASCHI – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. DOMENICHINI
(AVV.TI ARPESELLA E FERRO) C. COMUNE DI VEZZANO LIGURE (AVV. BARBONI)
Velocità y Limiti f‌issi y Accertamento y Apparecchi
rilevatori y Preventiva informazione agli automobi-
listi della loro installazione y Necessità y Modalità.
. In materia di accertamento di violazioni delle norme
sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparec-
chiatura di controllo, comunemente denominata
“autovelox”, l’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo
cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di
controllo deve essere data preventiva informazione
agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima
per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi
di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro
istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del
rilevamento della velocità, in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza
tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la posta-
zione di rilevamento deve essere valutata in relazione
allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la
mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo
ciascuna intersezione per gli automobilisti che prose-
guano lungo la medesima strada. (nuovo c.s., art. 142;
d.m. 15 agosto 2007 art. 2) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 18 gennaio 2010, n. 656, in
questa Rivista 2010, 405, con nota di C. CUROTTI, Sull’obbligo di pre-
ventiva informazione agli automobilisti della presenza di rilevatori
della velocità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 298 del 2011 (depositata 1’8 marzo 2011)
il Tribunale della Spezia respingeva l’appello proposto da Si-
mona Domenichini nei confronti del Comune di Vezzano Li-
gure avverso la sentenza n. 48/2010 del Giudice di pace della
Spezia, confermando il rigetto dell’opposizione proposta ex
art. 22 legge n. 689/1981 dalla appellante avverso il verbale
di accertamento (n. 12/2009/V del 5 gennaio 2009) redatto

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