Corte di cassazione civile sez. III, 11 ottobre 2013, n. 23147

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
n. 19976/2009; 13958/2007, in motivazione; 7981/2007;
2140/2006; 22154/2004);
4.4. nonché, circa le restanti censure del primo motivo,
il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, in
tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose
in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., individua
un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo suff‌iciente
per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto
di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo
all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la viola-
zione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode,
la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore
che attiene non ad un comportamento del responsabile,
ma al prof‌ilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso
non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento
esterno. Ne consegue, l’inversione dell’onere della prova in
ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore
la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e
sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l’accertamento
in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che
quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclu-
de involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il
cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se
sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici
e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L’attore che agisce per il
riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare
l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento
lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua
responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estra-
neo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel
nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11 secondo
cui la norma dell’art. 2051 c.c., che stabilisce il principio
della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa
il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra
queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento
si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -
Principio enunciato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1).
4.5. La sentenza impugnata, invece, ha congruamente
spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esami-
nando gli elementi la cui considerazione il ricorrente as-
sume che sia stata erroneamente valutata. Attenendosi ai
riferiti principi, non è stato provato che fosse stato esclu-
sivamente il veicolo rimasto ignoto a determinare il sini-
stro, mentre vi è la prova del contrario dovendosi ritenere
accertata la violazione dell’art. 143 C.d.S., in capo al P. e
non accertata la responsabilità di detto veicolo, assumen-
do quindi rilievo decisivo il fatto dello stesso danneggiato.
4.6. Le doglianze comunque sono (oltre che inammissi-
bili anche) manifestamente infondate atteso:
- da un lato, che la responsabilità prevista dall’art. 2051
c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppo-
ne la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa,
tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare
le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere
i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera
il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra
cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento
si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa
mentre resta a carico del custode offrire la prova contra-
ria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità
mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè
del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente im-
pulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e
di assoluta eccezionalità costituisce caso fortuito anche la
riferibilità dell’evento a una condotta colposa dello stesso
danneggiato (Cass., 17 gennaio 2008, n. 858) e nella specie
è stato escluso un nesso causale tra la cosa in custodia e il
sinistro occorso al ricorrente;
- dall’altro, che il caso fortuito cui fa riferimento l’art.
2051 c.c., deve intendersi nel senso più ampio, compren-
sivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Deve ribadirsi - infatti
- che nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere
esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale
abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e
il danno, si verif‌ica un’ipotesi di caso fortuito che libera il
custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (Cass.
19 febbraio 2008 n. 4279).
5. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in
camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis
c.p.c., ed il rigetto dello stesso.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e
notif‌icata ai difensori delle parti costituite.
La parte resistente ha presentato memoria, insistendo
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di con-
siglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto
esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere
rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza a favore delle parti
costituite;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 11 OTTOBRE 2013, N. 23147
PRES. PETTI – EST. CARLEO – P.M. PATRONE (DIFF.) – RIC. M.R.A. ED ALTRI (AVV.
GRISENDI) C. TORO ASSIC. SPA
Risarcimento del danno y Danno non patrimoniale
y Danno esistenziale y Liquidazione y Integralità del
risarcimento e divieto di duplicazioni risarcitorie y
Principio di unitarietà del danno non patrimoniale,
sancito dalla sentenza n. 26972/2008 delle SS.UU. y
Applicazione y Deduzione del danno esistenziale in
sede di conclusioni y Irrilevanza.
. Il danno dinamico-relazionale, altrimenti def‌inibile
“esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle
condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui
l’illecito abbia violato diritti fondamentali della perso-
na, costituisce un pregiudizio non patrimoniale onto-

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