Corte di cassazione civile sez. III, ord. 26 giugno 2013, n. 16041

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
con l’Ente pubblico non incide sul carattere pubblici-
stico dell’attività posta in essere nell’espletamento del
servizio. La ricezione di somme a titolo di tassa auto-
mobilistica ha dunque determinato in capo al De Chi-
rico il possesso di denaro in ragione del servizio, e il
suo omesso versamento all’ACI indipendentemente dai
passaggi formali cui detto denaro è stato sottoposto - ha
certament e integrato, di consegu enza, un peculato (cfr.,
per un caso di ges tione di fa tto di una delegazione A CI,
Sez. VI, n. 31425 del 9 luglio 2007, Crupi, Rv. 237209).
Quanto al ril ievo che l’appropri azione ha riguardat o la
parte delle somme riscosse a titolo di tasse destinata al-
l’ACI, esso certamente non esclud e la conf‌igurabilità del
peculato, atteso che , nella del ineazione del reato quale
emersa dalla riforma del 1990, ciò che a tal f‌ine conta è la
ragione - del servizio d i riscossione de lle tasse - in forza
della quale il soggetto è venuto in possesso d el denaro,
e non la proprietà o la destinazione dello stesso. Circa,
inf‌ine, la deduzio ne relativa alla man cata verif‌ica della
consapevo lezza del preve nuto di essere u n incaricato d i
pubblico servizio, la sua irrileva nza deriva d al fatto che
i dubbi s u tale consapev olezza, andando in sos tanza a
riguardare una disciplina integrativa del precetto pena-
le, sono insuscettibili come tali di escludere l’elemento
soggettiv o del reato. Né, per un soggetto specif‌icamente
incaricato di svolgere il sevizio in questione, si può at-
tendibilmente porre un problema di ignoranza scusabile
della legge. Ciò chiarito sulla responsabilità dell’impu-
tato, deve rilevarsi che il reato, in relazione all’epoca
della sua commissione (terminata nel settembre 2000)
è ormai es tinto pe r il decorso del termine massimo di
prescrizio ne (di dodici anni e mezzo). Restano ferme le
statuizioni civili. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 26 GIUGNO 2013, N. 16041
PRES. FINOCCHIARO – EST. GIACALONE – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. PECERE ED
ALTRO (AVV.TO PAPADIA) C. RIUNIONE ADRIATICA SICURTÀ S.P.A. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno morale y Liquidazione y Ricomprensione
nel danno biologico y Esclusione y Conseguenze y Au-
tonoma liquidazione equitativa del danno morale.
. Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non
patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricom-
preso in quest’ultimo e va liquidato a parte, con criterio
equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del
caso concreto. (c.c., art. 2051; c.c., art. 2056; c.c., art.
2059) (1)
(1) In senso difforme si veda Cass. civ., 13 luglio 2011, n.15414, in
questa Rivista 2012, 926, che, seguendo l’orientamento tracciato
dalla nota sentenza delle SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973, ivi
2009, 25, considera il danno morale ricompreso nel danno biologico
e quindi non suscettibile di un autonomo risarcimento. In senso
conforme alla massima in commento, si veda Cass. civ., 16 febbraio
2012, n. 2228, ivi 2013, 308.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella causa indicata in premessa, è stata depositata
la seguente relazione: “La sentenza impugnata (Corte di
Appello di Lecce 10 marzo 2011, non notif‌icata) ha con-
fermato, per quanto qui rileva, la ripartizione di respon-
sabilità operata dal giudice di primo grado, in merito al
sinistro stradale in cui perdeva la vita un congiunto degli
odierni ricorrenti (Alessandro Pecere). In particolare, la
Corte territoriale confermava la maggiore percentuale di
responsabilità attribuita a quest’ultimo nella verif‌icazione
del sinistro, riconoscendo la sussistenza delle violazioni
al medesimo addebitabili (mancato arresto all’incrocio in
presenza di segnale di Stop e di precedenza a coloro che
percorrevano la strada privilegiata), più gravi rispetto a
quelli di natura prettamente “prudenziali” ritenute a cari-
co dell’altro conducente (Morea). Premesso l’accertamen-
to del grado di responsabilità, il giudice a quo provvedeva
alla determinazione del danno morale a favore degli odier-
ni ricorrenti, nonché del danno patrimoniale.
2. - Ricorrono in Cassazione Andrea Pecere e altri, in
qualità di eredi di Pecere Alessandro, con due motivi di
ricorso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
3. - Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti denuncia-
no violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 comma
2 e 1 227 comma 2 c.c., in relazi one all’art. 3 60 comma 1
n. 3 c.p.c; insuff‌icie nte ed errone a motivazione circa un
punto decisivo della controversia e omessa su altri aspet-
ti decisivi, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c..
Lamentano la mancata applicazione della presunzi one
di pa ri responsabilit à di c ui al secondo comma dell’art.
2054 c.c. al caso in esame, non essendo presenti nel caso
di specie elementi certi in grado di distribuire diversa-
mente le percentuali di colp a; v iolazione del secondo
comma dell’art. 1227 c.c., non avendo la Corte territoria-
le tenuto conto del fatto che l’incidente si sarebbe potu-
to ev itare se uno degli odierni intimati (Morea ) avesse
usato l’ordinaria diligenza. Sotto il prof‌ilo del vizio di
motivazione, mancherebbero a giudizio de i ricorrenti i n
questa, gli elementi di fatto e di diritto che consentano
di graduare la colpa, avendo il giudice disatteso l’obbligo
di rendere motivazion i tali da consentirne la verif‌ica. Co l
II motivo di ricorso la part e lamenta violazione e fal sa
applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,
degli artt. 113, 114 c.p.c., avendo il giudice territoriale
statuito sul danno morale in via equitativ a, difet tando
i presupposti di legge per tale pronuncia; insuff‌iciente
motivazione su un pu nto decisivo della controvers ia, non
avendo la corte territoriale giustif‌icato l’impossibilità di
quantif‌icare l’importo del danno mo rale altri menti che
con valutazio ne equitativa.
4.1 - La prima censura si rivela priva di pregio. Con
essa, il ricorrente, si limita, sia sotto il prof‌ilo della vio-
lazione di legge, sia sotto quello del vizio motivazionale,
a proporre una diversa lettura delle risultanze di causa.
Deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa
S.C., in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla
circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del

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