Corte di cassazione civile sez. III, ord. 18 luglio 2013, n. 17608

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
In particolare, alla stregua delle risultanze processuali,
i giudici di merito hanno decisivamente accertato, a carico
del prevenuto:
- il sicuro incasso da parte sua, diretto (in prevalenza)
o indiretto, degli importi delle contravvenzioni (talora
illegittimamente scontati e talora illegittimamente ripor-
tati fra quelli ancora da riscuotere);
- il mancato riscontro, da parte sua, all’invito di conse-
gnare i bollettari utilizzati e di provvedere al versamento
delle somme riscosse di cui alle bollette indicate;
- la riconducibilità a una sua scelta strumentale della
irregolare tenuta della documentazione di pertinenza.
Quanto alla attenuante di cui all’art. 323 bis c.p., deve
rilevarsi che la dedotta riferibilità della valutazione della
sua concedibilità alla più grave delle condotte avvinte dal-
la continuazione non esclude certamente la piena legitti-
mità della considerazione a tal f‌ine, quale operata dalla
Corte di appello, del complessivo contesto della vicenda,
certamente idoneo a connotare la detta condotta di base
come condotta di non particolare tenuità, non rilevando
in contrario la non elevata entità in sé del singolo importo
sottratto (cfr. Sez. VI, n. 9727 del 3 ottobre 1997 - dep. 29
ottobre 1997, PM in proc. Pasa, Rv. 209011; Sez. VI, n. 1898
del 29 settembre 2004 - dep. 21 gennaio 2005, P.G. e Nico-
losi, Rv. 231444). Alla inammissibilità del ricorso consegue
ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cas-
sa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 1.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 18 LUGLIO 2013, N. 17608
PRES. FINOCCHIARO – EST. VIVALDI – P.M. APICE (CONF.) – RIC. C.F.
Procedimento civile in genere y Sospensione del
processo y Necessità y Risarcimento del danno da
fatto illecito costituente reato y Risarcimento da
sinistro stradale y Costituzione del danneggiato
quale parte civile nel processo penale y Azione di
risarcimento in sede civile per gli stessi fatti con-
tro altri soggetti obbligati al risarcimento estranei
al processo penale y Sospensione del processo civi-
le y Esclusione.
. L’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. deve essere inter-
pretato nel senso che la sospensione necessaria del
processo civile, disposta per il caso in cui il danneggia-
to abbia prima esercitato l’azione civile in sede penale
con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia eser-
citato l’azione civile in sede civile, non trova applica-
zione se il danneggiato agisca in sede civile non solo
contro l’imputato, ma anche contro altri coobbligati
al risarcimento, nella specie identif‌icati - venendo in
rilievo l’ipotesi di danni da sinistro stradale - nel pro-
prietario del veicolo investitore e nella società assi-
curatrice dello stesso. (c.c., art. 2055; c.p.c., art. 295;
c.p.p., art. 75) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 13 marzo 2009,
n. 6185, in Ius&Lex, dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
C.F. e G.F. in proprio e quali genitori esercenti la pote-
stà genitoriale sulla minore C.M. hanno proposto istanza
di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del
tribunale di Locri in data 19 aprile 2012, comunicata il 30
aprile 2012, con la quale è stata disposta la sospensione
del giudizio in corso - relativo alla domanda di risarcimen-
to danni da sinistro stradale in cui aveva perso la vita C.D.,
rispettivamente f‌iglio e fratello delle parti attrici “ai sensi
dell’art. 75 n. 3 c.p.c.” (rectius art. 75 comma 3 c.p.p.); con
la prosecuzione del giudizio relativamente alle posizioni
degli altri attori costituiti.
I ricorrenti contestano il provvedimento in questa sede
impugnato, sostenendone l’erroneità per la insussistenza
dei presupposti legittimanti la disposta sospensione.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedi-
mento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero
ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state
notif‌icate agli avvocati delle parti costituite, unitamente
al decreto di f‌issazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
Nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo
preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello
penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce
ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per
pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio
generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra
i due processi.
A ciò consegue il duplice corollario della prosecuzio-
ne parallela del giudizio civile e di quello penale, senza
alcuna possibilità di inf‌luenza del secondo sul primo, e
dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente
i fatti.
La sospensione necessaria del giudizio civile è, pertan-
to, limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata
proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo
penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di tra-
sferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio
comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile,
ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (v. per
tutte Cass. ord. 12 giugno 2006 n. 13544; V. anche Cass. 13
marzo 2009 n. 6185). Inoltre, la norma dell’art. 75 c.p.p.,
comma 3, deve essere interpretata nel senso che la so-
spensione necessaria del processo civile, disposta per il
caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l’azione
civile in sede penale con la costituzione di parte civile e,
quindi, abbia successivamente esercitato l’azione civile
in sede civile, non trova applicazione allorquando il detto
danneggiato eserciti l’azione civile in sede civile, non solo
contro l’imputato, ma anche contro altri coobbligati; e ciò,
tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo ad
un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo
ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, restando, altresì,
in ogni caso, irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati

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