Corte di cassazione civile sez. III, 19 giugno 2013, n. 15303

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassa-
zione Camarda Omero Francesco per il tramite del suo
difensore, che ha dedotto:
I) - inosservanza di norme processuali per non esser-
gli stato notif‌icato il decreto di f‌issazione di udienza in
camera di consiglio;
II) - inosservanza della legge penale, in quanto la so-
stituzione della pena detentiva irrogatagli per il reato di
guida in stato di ebbrezza con un lavoro socialmente utile,
esplicitamente prevista dall’art. 186 bis. c.s., poteva essere
disposta anche d’uff‌icio dal giudice; ed in sede di applica-
zione della pena su richiesta delle parti tale sostituzione
non aveva potuto avere luogo per non essere stato rinve-
nuto in quel momento alcun ente convenzionato, presso
il quale svolgere il lavoro socialmente utile; pertanto la
sostituzione di pena anzidetta ben avrebbe potuto avere
luogo nella presente sede esecutiva;
III) - inosservanza della legge penale, per avere il giudi-
ce dell’esecuzione disposto la conf‌isca del veicolo, essendo
essa una sanzione amministrativa di natura accessoria e
non più una misura di carattere penale, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge n. 120 del 2010, si che la stessa
non avrebbe più potuto essere disposta in sede penale, an-
che perché le regole introdotte con la citata legge n. 120
del 2010 avevano valore retroattivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che non è dato far luogo
al chiesto rinvio d’udienza, formulato dal difensore del
ricorrente per motivi di salute.
La controversia in esame appartiene invero al novero
di quelle, per le quali l’art. 611 c.p.p. dispone la trattazio-
ne in camera di consiglio a contraddittorio scritto e senza
intervento dei difensori, si che non rileva l’eventuale im-
possibilità del difensore di prendere parte all’udienza.
2. Tanto premesso, va rilevato che è infondato il pri-
mo motivo di ricorso, atteso che, dall’esame degli atti, è
emerso che il decreto di f‌issazione dell’udienza camerale
è stata ritualmente notif‌icato al ricorrente.
3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, atteso
che, conformemente a quanto ritenuto dal provvedimento
impugnato, non è dato modif‌icare nella presente sede ese-
cutiva il trattamento sanzionatorio nel senso prospettato
dal ricorrente (sostituzione della pena dell’arresto e del-
l’ammenda con il lavoro di pubblica utilità), avendo la san-
zione di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 600,00 di ammenda
formato oggetto di accordo fra le parti ai sensi dell’art. 444
c.p.p. ed essendosi ormai formato il giudicato sul punto.
4. É invece fondato il terzo motivo di ricorso, ade-
rendo questo Collegio alla giurisprudenza di legittimità,
alla stregua della quale la conf‌isca del veicolo utilizz ato
per com mettere il reato di gu ida in st ato di eb brezza, a
seguito della novella intr odotta con la legge n. 120 del
2010, con la q uale è stato eliminato il riferimento all’art .
240, comma 2, c.p., ha nat ura di sanzione amministrativ a
accessoria e non di pena ac cessoria, con la c onseguenza
che essa, pur essendo obbligatoria, non è più applicabile
dal giudice penal e i n fase esecutiva (cfr., in termini,
Cass. Sez. IV, n. 34459 del 12 luglio 2011, Zamora Gueva-
ra, Rv. 251103).
5. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato con riferimento alla disposta
conf‌isca, con rigetto del ricorso nel resto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 GIUGNO 2013, N. 15303
PRES. PETTI – EST. LANZILLO – P.M. CAPASSO (DIFF.) – RIC. GENERALI
ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV.TI ALIBERTI E CEFALONI) C. GAMBIRASIO (AVV.TI
COPPOLA E ROMANELLI)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Impresa designata y
Azione ai sensi dell’art. 29 della L. n. 990/1969 y
Prescrizione y Ordinaria decennale ai sensi dell’art.
2096 c.c. y Necessità y Fondamento.
. In tema di assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli
a motore, l’impresa designata dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada che agisca ai sensi dell’art.
29 della legge 24 dicembre 1990 (applicabile “ratione
temporis”) non è soggetta al termine di prescrizione
biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante
al danneggiato della circolazione stradale, perché il
suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto
del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il
suo fondamento nella suddetta azione specif‌ica, previ-
sta dalla legge, che è soggetta all’ordinario termine di
prescrizione decennale. (l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 20; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29; c.c., art.
2946) (1)
(1) In senso difforme si veda Cass. civ., 6 luglio 2006, n. 15357, in
questa Rivista 2007, 156 che considera l’impresa designata dal Fondo
di garanzia per le vittime della strada, vincolata al termine prescri-
zionale biennale nell’esercizio dell’azione di regresso nei confronti
del responsabile del sinistro. In senso conforme alla pronuncia in
commento si veda Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10827, ivi 2008, 167.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Compagnia di Assicurazioni Generali, con-
dannata quale impresa designata dal F.G.V.S. a pagare la
somma di € 14.702,08 in risarcimento dei danni per un
sinistro stradale attribuito a colpa di Alberto Gambirasio,
privo di assicurazione, con atto di citazione notif‌icato il
13 settembre 2006 ha convenuto il Gambirasio davanti al
Giudice di pace di Bergamo, chiedendone la condanna a
rimborsarle la somma pagata ai sensi dell’art. 29 legge 24
Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione di
rivalsa.
Il G.d.P. ha respinto l’eccezione ed accolto la domanda
attrice.
Proposto appello dal Gambirasio, con sentenza 4 giu-
gno 2009 n. 1296 il Tribunale di Bergamo, in riforma, ha
dichiarato prescritto il diritto al rimborso, applicando

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