Corte di cassazione civile sez. III, 27 marzo 2014, n. 7197

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Arch. loc. e cond. 3/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 MARZO 2014, N. 7197
PRES. FINOCCHIARO – EST. SCRIMA – P.M. X – RIC. G.R. C. OFFICINA
MECCANICA SUPER CAR DI A.P. E P. S.N.C.
Restituzione della cosa locata y Conduttore e
comproprietario dell’immobile y Cessazione del
rapporto di locazione y Rilascio della quota in rela-
zione alla quale sia scaduto il diritto di godimento
y Legittimazione attiva all’esperimento dell’azione.
. Qualora il conduttore di un bene immobile acquisti la
proprietà di una quota pro indiviso del bene locato, una
volta venuto a conclusione il rapporto locatizio, il com-
proprietario (già locatore di quota comune) è legitti-
mato ad agire per ottenere la condanna del conduttore
al rilascio di detta sua quota, senza che a ciò sia di im-
pedimento la circostanza che il conduttore detenga per
altro titolo la restante parte del bene comune. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1102; c.c., art. 1103; c.c., art. 1105;
c.c., art. 1571; c.c., art. 1591) (1)
(1) Nel senso che il conduttore-comproprietario può essere condan-
nato al rilascio del bene in favore della comunione v. Cass. civ. 18
luglio 2008, n. 19929, in Foro it. 2009, 4, 1167. Ciò in quanto il con-
duttore è pur sempre obbligato a reintegrare gli altri comproprietari
nella facoltà di disporre della loro quota e di far uso della cosa co-
mune secondo il loro diritto, alla stregua di quanto disposto espres-
samente dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (Cass. civ. 3 settembre 2007, n.
18524, in questa Rivista 2008, 168). Inf‌ine, sulla compatibilità della
contemporanea condizione di comproprietario e locatario del bene
comune o di parte di esso cfr. Cass. civ. 5 gennaio 2005, n. 165, in Riv.
giur. 2005, 3, 774.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notif‌icato il 19 settembre 2005 G.R. intimava
all’Off‌icina Meccanica Super Car di A. P. e P. s.n.c. sfratto
per f‌inita locazione in relazione al capannone e all’area
pertinenziale scoperta, oggetto di contratto di locazione
scaduto nel 2003 e stipulato nel 1991 con G.R. e P.G., quali
locatori, comproprietari pro indiviso al 50% ciascuno del
predetto bene. Rappresentando che la conduttrice, con
rogito del 22 febbraio 2003, aveva acquistato dagli eredi
del P. la quota di costui, l’intimante chiedeva il rilascio
della sua quota ideale.
L’intimata società si opponeva alla convalida; ricono-
sceva che il rapporto locatizio era cessato alla data del 15
ottobre 2005; deduceva di godere dell’immobile quale com-
proprietaria, di aver consentito al G. sia l’aff‌itto a terzi che
l’uso diretto di un secondo capannone, pure di proprietà
comune, e di aver chiesto la divisione giudiziale dei beni. Il
G. replicava che del secondo capannone avevano le chiavi
e la disponibilità entrambi i comproprietari e concludeva
chiedendo la declaratoria di cessazione della locazione
al 15 novembre 2003 e della mora dell’intimata per la ri-
consegna nonché la condanna della stessa alla consegna
della quota di sua proprietà. Il Tribunale di Ravenna, con
sentenza depositata il 2 agosto 2006, dichiarava cessata la
locazione in questione al 15 ottobre 2003 e condannava la
conduttrice alla restituzione, in favore del G., della quota
indivisa di proprietà di quest’ultimo, f‌issando la data per
l’esecuzione del rilascio, e condannava la conduttrice, di-
chiarata in mora per il rilascio della predetta quota, alle
spese di lite. Avverso tale decisione l’Off‌icina Meccanica
Super Car di A.P. e P. s.n.c. proponeva appello, cui resi-
steva il G. La Corte di appello di Bologna, con sentenza
depositata in data 20 novembre 2007, accogliendo il gra-
vame, dichiarava inammissibili le domande proposte dal
G. e lo condannava alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito il soccombente
ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico
motivo in relazione al quale ha formulato sei quesiti. Ha
resistito con controricorso l’Off‌icina Meccanica Super Car
di A.P. e P. s.n.c. Il G. ha depositato una nota in cui ha rap-
presentato che il suo avvocato ha rinunciato al mandato
e che non è in grado di far fronte ad ulteriori spese per la
nomina di un altro difensore e si è rimesso alla decisione
di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui al-
l’art. 366 bis c.p.c. - inserito nel codice di rito dall’art. 6
del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40 ed abrogato dall’art. 47,
comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 - in
considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (20 novembre 2007).
2. Con l’unico motivo il ricorrente assume che la Corte
di merito erroneamente avrebbe affermato che, stante il
riconoscimento dell’avvenuta cessazione del rapporto di
locazione da parte della conduttrice mancava la materia
del contendere, che la domanda, proposta dal locatore di
riconsegna della quota indivisa “non aveva natura di con-
troversia soggetta al rito di ex art. 447 bis c.p.c.”, e pertan-
to il Giudice del primo grado non avrebbe dovuto disporre
il mutamento del rito ex art. 607 [recte 667] c.p.c. e che
dovevano essere dichiarate inammissibili dal Tribunale le
domande del G. sia di cessazione del rapporto, per man-
canza di interesse, sia di rilascio del bene, perchè non
proponibile nei confronti della società comproprietaria e
non più conduttrice.

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