Corte di cassazione civile sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241

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giur
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dei beni mobili iscritti in pubblico registro appartenenti
all’imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga, non è suscettibile di impugnazione,
in quanto ha l’esclusivo effetto di individuare il soggetto
cui è rimesso l’uff‌icio di custode giudiziario dei veicoli
sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il con-
traddittorio qualora i beni appartengano a terzi (così sez.
IV, n. 28123 del 12 giugno 2007, Spagnuolo, Rv. 237099; sez.
VI, n. 6249 del 15 gennaio 2003, Calliku, Rv. 223663).
4.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell’interes-
se di Salvatore Nocerino è inammissibile per le ragioni
già esposte nel punto 2.2. -a proposito dell’esame della
doglianza sostanzialmente di analogo tenore mossa da al-
tro ricorrente - al cui contenuto è suff‌iciente, perciò, fare
rinvio.
4.2. Il secondo motivo del ricorso del Nocerino è mani-
festamente infondato.
Secondo il più recente orientamento della giurispru-
denza di questa Corte, l’aggravante della ingente quantità,
di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309, del 1990, non è di
norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000
volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia),
determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al
d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale va-
lutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia
superata (sez. un., n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi,
Rv. 253150).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie,
bisogna prendere atto come la Corte di appello di Genova,
con motivazione congrua e priva di vizi di illogicità, cor-
rettamente abbia ritenuto di ingente quantità la sostanza
stupefacente del tipo cocaina importata, trasportata e
detenuta dall’imputato, atteso che i Giudici di merito
hanno chiarito come gli accertamenti eseguiti avessero
dimostrato che la partita di stupefacente sequestrata, di
cui al capo A) dell’imputazione, conteneva ben 3,584 kg. di
sostanza drogante pura: dalla quale si sarebbero, pertanto,
potute ricavare oltre 4.777 dosi di quantitativo massimo
detenibile, f‌issato dal suddetto d.m. in 750 mg. per cia-
scuna dose.
Tanto risulta conforme, dunque, all’indirizzo ermeneu-
tico in materia oramai nettamente prevalente, che ha trat-
to origine da una nota pronuncia delle Sezioni unite del
2000 (v. sez. un., n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, Rv.
216666), e che con l’altra, più recente, innanzi richiamata
decisione delle Sezioni unite emessa nel caso “Biondi”, è
stato aff‌inato con l’individuazione di un “moltiplicatore”
desumibile dall’ampia casistica desumibile dalla giuri-
sprudenza di legittimità, “parametro indicativo e non
vincolante”, sia per scongiurare le “oscillazioni” interpre-
tative di un concetto, quale quello dell’ingente quantità,
suscettibile delle più disparate letture e per evitare di far
riferimento alle caratteristiche delle transazioni in un
determinato “ambito territoriale”, dato valutativo, questo,
di scarsa valenza esegetica, tanto più in un mercato, quale
quello degli stupefacenti, avente carattere di globalità; sia
anche per esaltare, per così dire, la funzione propria della
norma che prevede la circostanza aggravante in argomen-
to, che, come noto, è quella di sanzionare in maniera più
rigorosa condotte che mettono in maggior pericolo il bene
salute pubblica, riguardando quantitativi di droga poten-
zialmente destinati, per il loro valore ponderale, ad un
numero molto elevato di fruitori f‌inali.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi conse-
gue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente
procedimento ed a quello in favore della Cassa delle am-
mende di una somma, che si stima equo f‌issare nell’impor-
to indicato nel dispositivo che segue. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 20 FEBBRAIO 2013, N. 4241
PRES. PETTI – EST. VINCENTI – P.M. GOLIA (DIFF.) – RIC. STREIBEL ED ALTRO
(AVV.TI CORVASCE E DEVOLI) C. RAS S.P.A. ED ALTRI (AVV. FARGIONE)
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzione
di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Giudizio
f‌inalizzato al risarcimento dei danni alla persona
patiti dai conducenti y Accertamento giudiziale
della corresponsabilità dei conducenti y Cosa giudi-
cata sostanziale y Eff‌icacia nel successivo giudizio
relativo alla liquidazione dei danni alle cose y Sus-
sistenza.
Responsabilità da sinistri stradali y Sentenza di ac-
certamento della responsabilità del danneggiante
y Assenza di statuizioni diverse da quelle relative
all’ “an debeatur” y Eff‌icacia nei confronti dell’as-
sicuratore per la responsabilità civile del danneg-
giante y Esclusione.
. L’accertamento della corresponsabilità dei condu-
centi - ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, cod.
civ. - è l’antecedente logico indefettibile ed essenziale
della liquidazione dei danni derivanti dallo scontro tra
veicoli. Ne consegue che tale statuizione, contenuta in
una sentenza divenuta cosa giudicata e resa all’esito
del giudizio f‌inalizzato al risarcimento dei danni alla
persona patiti dai conducenti, preclude - in altro
giudizio avente ad oggetto il risarcimento anche dei
danni materiali - il riesame del punto già accertato e
risolto tra le anzidette parti, partecipanti ad entrambi
i giudizi, ricorrendo un’ipotesi di coincidenza di “causa
petendi” tra i due giudizi, differenti soltanto quanto ai
“petita”. (c.c., art. 2054 bis; c.c., art. 2909) (1)
. Il principio secondo cui - proposta contro l’assicurato
danneggiante l’azione di cui all’art. 2054 cod. civ. sepa-
ratamente da quella diretta, esperita successivamente
nei confronti del suo assicuratore ai sensi dell’art. 18
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ra-
tione temporis”) - il giudicato maturato all’esito del pri-
mo giudizio, del quale l’assicuratore non era parte, può
spiegare nei suoi confronti eff‌icacia rif‌lessa (rendendo
non più controverso quel rapporto giuridico rispetto al
quale l’assicuratore medesimo si trovi in una situazione
di giuridica dipendenza), presuppone la condanna del

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