Corte di cassazione civile sez. II, 26 novembre 2013, n. 26431

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 26 NOVEMBRE 2013, N. 26431
PRES. TRIOLA – EST. CARRATO – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. COM. DI FAVRIA
(AVV.TI DAL PIAZ E PISELLI) C. PISTOLESI CLAUDIO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Notif‌ica-
zione y Violazioni del Codice della strada y Aff‌ida-
mento a soggetti privati non solo delle attività di
stampa, imbustamento e consegna del verbale in-
viato in forma digitale, ma anche della c.d. “perso-
nalizzazione” della modulistica in base alla varietà
della tipologia dei verbali y Nullità del verbale.
. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, qualora l’attività notif‌icatoria sia
stata delegata alle Poste italiane S.p.A., è nullo il verba-
le di accertamento qualora alle Poste italiane S.P.A., a
cui era stata delegata l’attività notif‌icatoria, non siano
state conferite solo le attività di stampa, imbustamento
e consegna del verbale inviato in forma digitale, ma
anche l’ulteriore funzione relativa alla c.d. “persona-
lizzazione” della modulistica in base alla varietà della
tipologia dei verbali. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
200; nuovo c.s., art. 201; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 385) (1)
(1) Sulla legittimità della delega alle Poste, da parte dell’ammini-
strazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha ac-
certato una violazione al codice della strada, della sola attività di
notif‌icazione degli estremi della violazione, senza possibilità di aff‌i-
dare tale servizio ad agenzie private, v. Cass. civ. 21 settembre 2006,
n. 20440, in questa Rivista 2007, 16. Secondo Cass. civ. 10 maggio
2012, n. 7177, ivi 2012, 874, è possibile aff‌idare a soggetti terzi, anche
privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all’imbu-
stamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2007 presso la
Cancelleria dell’Uff‌icio del Giudice di pace di Rivarolo,
il sig. Claudio Pistolesi proponeva opposizione avverso il
verbale di accertamento n. TR21482 elevato a suo carico
dalla Polizia municipale del Comune di Favria in data 15
novembre 2007, in ordine alla violazione dell’art. 146, com-
ma 3, del c.d.s. 1992.
Nella costituzione del resistente Comune, l’adito Giu-
dice di pace, con sentenza n. 101 del 2008, accoglieva l’op-
posizione e, per l’effetto, annullava l’impugnato verbale di
accertamento.
Interposto rituale appello da parte del suddetto Comu-
ne sulla base di due motivi attinenti alla ritenuta illegitti-
mità del procedimento notif‌icatorio dell’indicato verbale,
il Tribunale di Ivrea, nella resistenza dell’appellato (che
formulava, a sua volta, appello incidentale condizionato),
con sentenza n. 618 del 2010, rigettava il gravame princi-
pale (ravvisando la carenza di interesse del Pistolesi alla
pronuncia sull’appello incidentale) e condannava l’anzi-
detto Comune alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione, il tribunale pie-
montese respingeva, innanzitutto, la doglianza relativa
all’assunta inapplicabilità alla fattispecie del disposto di
cui all’art. 106 D.P.R. n. 1229 del 1959 e, di seguito, anche
la seconda censura riguardante la ritenuta nullità della
notif‌icazione del verbale impugnato sul presupposto della
sua irrituale delegazione a terzi.
Avverso la suddetta sentenza di appello (notif‌icata il 18
gennaio 2011) proponeva ricorso per cassazione (notif‌ica-
to il 18 marzo 2011 e depositato il 6 aprile successivo) il
Comune di Favria, articolato in due motivi. L’intimato non
ha svolto attività difensiva in questa sede.
A seguito di f‌issazione di adunanza camerale, il desi-
gnato collegio, con ordinanza interlocutoria depositata
il 17 maggio 2013, deliberava di rimettere la trattazione
del ricorso in pubblica udienza, che veniva f‌issata per il
24 ottobre dello stesso anno. Il difensore del Comune ri-
corrente ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’ente ricorrente ha dedotto - in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa ap-
plicazione dell’art. 201, comma 3, c.d.s. e del D.P.R. n. 1229
del 1959, nonché il vizio di omessa, insuff‌iciente, illogica
o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e
decisivo per il giudizio attinente alla ravvisata infondatez-
za della censura dedotta in appello in ordine alla pretesa
inesistenza della notif‌icazione dell’impugnato verbale di
accertamento.
2. Con il secondo motivo il Comune di Favria ha de-
nunciato - avuto riguardo al citato art. 360 n. 3 c.p.c. - la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della
legge n. 890 del 1982, nonché - con riferimento all’art. 360 n.
5 c.p.c. - il vizio di omessa, insuff‌iciente, illogica o contrad-
dittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per
il giudizio riguardante la ritenuta inesistenza della stessa
notif‌icazione sul presupposto che, nella fattispecie, era sta-
ta delegata l’attività notif‌icatoria del suddetto verbale alla
s.p.a. Poste italiane (da ritenersi, invece, non delegabile).
3. Rileva il collegio che, sul piano logico – giuridico,
si prospetta come preliminare l’esame della seconda cen-

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