Corte di cassazione civile sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 258

Pagine112-113
112
giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dal danno biologico ed effettivamente liquidata a tale ulti-
mo titolo (e cioè complessivamente lire 42.620.696).
6. - Con il sesto mezzo, assistito da quesiti ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c., sono dedotti violazione di legge e
vizio di motivazione “per l’automatica quantif‌icazione del
danno morale in misura pari al 50% del danno biologico
complessivo”.
La Corte di appello avrebbe liquidato il danno morale in
ragione di una frazione del danno biologico, senza consi-
derarlo autonomamente e, comunque, senza considerarne
la diversità di natura rispetto al secondo.
6.1. - Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, seppure con sintetica, ma ade-
guata e suff‌iciente motivazione, ha liquidato il danno mo-
rale autonomamente da quello biologico, non limitandosi
ad utilizzare quest’ultimo come parametro del primo, ma
valutando la consistenza delle lesioni patite dalla Q., nei
suoi esiti permanenti di modesta entità, con ciò operando
una delibazione orientata dal caso concreto, in armonia
con i principi della materia (tra le altre, Cass., 16 febbraio
2012, n. 228).
7. - Con il settimo mezzo, assistito da quesiti ai sensi
dell’art. 366-bis c.p.c., è prospettata violazione di legge in
riferimento agli artt. 91 e 92, al “principio di causalità”,
nonchè “motivazione abnorme e contraddittoria su un
punto decisivo della controversia pure in relazione all’art.
324 c.p.c. e art. 2909 c.c. e violazione di diritti costituzio-
nali (art. 24, 111 e 117 Cost.) e fondamentali (L. n. 848 del
1955, artt. 6 e 13 e Carta dei diritti fondamentali).
La Corte territoriale avrebbe errato nel porre a carico
dell’appellante, vittoriosa, seppure in parte, in sede di
gravame, una parte delle spese, compensando il resto, do-
vendo semmai operare in modo inverso, a vantaggio della
medesima appellante e non già della parte soccombente.
7.1. - Il motivo è infondato.
La decisione della Corte territoriale - che ha posto a
carico della Q. i due terzi delle spese processuali del gra-
do, compensando il restante terzo, in ragione dell’“esito
della lite, in cui gran parte dei motivi di gravame della
Q. sono stati respinti” - è coerente anzitutto con l’orien-
tamento stabile di questa Corte (Cass., 16 giungo 2011,
n. 13229; Cass., 11 gennaio 2008, n. 406), secondo cui, in
materia di spese processuali, l’identif‌icazione della parte
soccombente (nella specie, per l’appunto, la Q.) è rimessa
al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile
in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del
principio per cui le spese non possono essere poste a ca-
rico della parte totalmente vittoriosa (il che, nella specie,
non è avvenuto).
Ciò premesso, il sindacato di legittimità sulle pronunce
dei giudici del merito con le quali sia stata disposta la com-
pensazione, parziale o totale, delle spese giudiziali deve ri-
guardare (fermo restando il predetto divieto di condanna
alle spese della parte totalmente vittoriosa) una verif‌ica
dell’idoneità in astratto dei motivi stessi a giustif‌icare la
pronuncia e dell’adeguatezza delle argomentazioni svolte
al riguardo, censurabili soltanto se fondati su ragioni pa-
lesemente illogiche o inconsistenti, inf‌icianti il processo
formativo della volontà espressa sul punto, perchè tali da
rendere non intelligibile la ragione stessa della statuizione
ed impedire cosi che essa possa coerentemente rapportar-
si alla volontà della legge (tra le altre, Cass., 17 gennaio
2003, n. 633; Cass., 2 agosto 2003, n. 11774; Cass., 31 luglio
2006, n. 17450; Cass., 2 luglio 2007, n. 14964).
Risulta, dunque, evidente come le già evidenziate ra-
gioni poste a fondamento della disposta compensazione in
grado di appello siano ben lungi dall’integrare il descrit-
to vizio radicale della motivazione, posto che il giudizio
espresso dalla Corte territoriale si rapporta coerentemen-
te alla misura della soccombenza dell’appellante, siccome
dalla stessa Corte ravvisata.
8. - Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente, in
quanto soccombente, condannata al pagamento delle spe-
se del presente giudizio di legittimità, come liquidate in
dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 9 GENNAIO 2014, N. 258
PRES. GALDONI – EST. BIANCHINI – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. FALCETTI (AVV.
CIENCIARELLI) C. COMUNE DI LONGONE SABINO (AVV. BELLONI)
Sosta, fermata e parcheggio y Sosta vietata y Vei-
coli al servizio di persone disabili munite del con-
trassegno y Derogabilità y Esclusione.
. Il titolare di contrassegno per disabili non è legittima-
to a parcheggiare la propria autovettura al di fuori degli
spazi espressamente riservati alle persone diversamen-
te abili, nelle aree ove vige un divieto permanente di
sosta. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 7; nuovo c.s.,
art. 188; d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11; d.p.r. 24
luglio 1996, n. 503, art. 12) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 6 marzo 2013,
n. 5588, in questa Rivista 2013, 622, e Cass. civ., sez. II, 21 febbraio
2012, n. 2490, ivi 2012, 769. Si segnalano, in argomento, l’ordinanza
Cass. civ. 11 gennaio 2012, n. 168, pubblicata per esteso ivi 2012, 228
ed ivi 429, con nota di A.M. BASSO, Sosta in isola di traff‌ico del tito-
lare di contrassegno invalidi: l’interesse generale prevale su quello
del singolo automobilista.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alfredo Falcetti, titolare di tesserino di invalido ci-
vile al 100%, con sei ricorsi, propose opposizione, innanzi
al Giudice di Pace di Roccasinibalda, avverso altrettanti
verbali di accertamento di violazione dell’art. 7, comma
14 elevati tra il 12 agosto 2005 ed il 27 settembre 2006
dalla Polizia Municipale del Comune di Longone Sabino,
per aver il predetto posteggiato la propria autovettura al
di fuori degli spazi riservati agli invalidi presenti in loco ed
in zona permanentemente interdetta alla sosta.
2. In ciascuno dei ricorsi il Falcetti aveva sostenuto
che lo spazio riservato si trovava distante dalla propria
abitazione e che l’utilizzazione del medesimo l’avrebbe
obbligato a percorrere una strada in ripida salita per
raggiungere il proprio immobile; rilevò inoltre che la sosta

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT