Corte di cassazione civile sez. II, 3 marzo 2014, n. 4936

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 3 MARZO 2014, N. 4936
PRES. TRIOLA – EST. ABETE – P.M. CERONI (DIFF.) – RIC. DI PELO (AVV. RUGGI) C.
BASILE (AVV. SARRA)
Limitazioni legali della proprietà nel condo-
minio y Applicabilità delle norme sulle distanze
y Condizioni y Contrasto con la disciplina dettata
dall’art. 1102 c.c. y Prevalenza y Fattispecie relativa
ad installazione di canna fumaria.
. Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i
condomini di un edif‌icio condominiale, a condizione,
tuttavia, che siano compatibili con la disciplina par-
ticolare relativa alle cose comuni; propriamente, in
ipotesi di contrasto, la norma speciale in materia di
condominio prevale e determina l’inapplicabilità della
disciplina generale sulle distanze; in tal guisa, ove il
giudice constati il rispetto dei limiti tutti di cui all’art.
1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera — nella spe-
cie una canna fumaria posta in aderenza al muro peri-
metrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di
un determinato condomino — quantunque realizzata
in violazione delle norme dettate per regolare i rappor-
ti tra proprietà esclusive, distinte e contigue. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 907; c.c., art. 1102) (1)
(1) Cfr. Cass. civ. 23 febbraio 2012, n. 2741, in questa Rivista 2013,
228; Cass. civ. 18 marzo 2010, n. 6546, ivi 2010, 424 e Cass. civ.
14 aprile 2004, n. 7044, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Bruno, dante causa della ricorrente, proprie-
tario di un immobile a piano terra sito in Matera, alla via
Annibale Maria di Francia, n. 12, chiedeva all’assemblea del
27 gennaio 1990 del condominio in cui era ricompreso il ce-
spite di sua esclusiva proprietà, di essere autorizzato a rea-
lizzare sulla parete perimetrale dello stabile condominiale
una canna fumaria necessaria per l’evacuazione dei fumi
del camino collocato all’interno del suo appartamento.
L’assemblea acconsentiva in conformità alle disposizio-
ni del codice civile ed il verbale assembleare veniva sotto-
scritto anche dal condominio Michele Basile; con ulteriore
deliberazione in data 17 gennaio 1992 l’assemblea ribadiva
il proprio consenso e parimenti il verbale era sottoscritto
da Michele Basile.
Indi, con provvedimento del 30 gennaio 1992, il comune
di Matera autorizzava Giuseppe Bruno, che aveva formula-
to apposita domanda, all’installazione della canna fumaria,
canna in seguito realizzata in conformità alle prescrizioni
e dell’autorizzazione e dell’art. 39 del regolamento edilizio
del comune di Matera.
Successivamente il condomino Michele Basile adiva il
pretore di Matera, dapprima, con ricorso per manutenzio-
ne in data 8 maggio 1992, ricorso nondimeno rigettato con
ordinanza del 5 giugno 1992, dipoi, con distinto ricorso per
reintegra in possesso in data 9 dicembre 1992, ricorso con
cui deduceva che la canna fumaria “impediva il suo diritto
di «veduta» dal parapetto del terrazzo di sua «esclusiva
pertinenza»” (così ricorso, pag. 4), all’uopo puntualizzan-
do che il “diritto di «veduta» dal terrazzo era tutelabile ex
art. 907 c.c. perchè «pertinenza» esclusiva dell’alloggio a
primo piano di sua proprietà” (così ricorso, pag. 4).
Riuniti i fascicoli e del primo e del secondo ricorso,
dispostane la rimessione al tribunale di Matera, con
sentenza n. 43 dei 16/17 gennaio 2002 tal ultima autorità
giudiziaria rigettava la domanda.
Interponeva appello Michele Basile, instando per la
riforma della gravata sentenza.
Si costituiva e resisteva Giuseppe Bruno, invocando il
rigetto dell’avverso gravame.
Con sentenza n. 120 dei 12/26 marzo 2008 la corte d’ap-
pello di Potenza accoglieva l’appello in relazione al primo
dei tre motivi addotti e, per l’effetto, ordinava “a Bruno
Giuseppe di demolire la canna fumaria di sfogo del camino
realizzato nell’appartamento di sua proprietà, agganciata
alla parete del fabbricato sito in Matera, località Il Castel-
lo” (così sentenza d’appello, pag. 3), condannando l’appel-
lato al pagamento delle spese del doppio grado.
In particolare, il giudice di seconde cure, dato atto pre-
viamente che l’appellante “ha prodotto copia del contratto di
compravendita dell’immobile dal quale risulta che il terrazzo
di che trattasi è pertinenza esclusiva dell’appartamento sito
al primo piano - sovrastante quello di Bruno, posto al piano
rialzato - di sua proprietà” (così sentenza d’appello, pag. 2),
evidenziava che, in quanto pertinenza esclusiva del suo ap-
partamento, “l’appellante...aveva diritto di fruirne e di eser-
citare la veduta, diretta e obliqua” (così sentenza d’appello,
pag. 2); che “anche la canna fumaria elevata da Bruno...può
essere fatta rientrare nella categoria delle «costruzioni» di
cui all’art. 907 c.c. ed essa, come emerge agevolmente dal-
l’esame delle fotograf‌ie allegate ai fascicoli di parte, ostacola
l’esercizio della veduta da parte di Basile dal terrazzo del suo
appartamento, modif‌icandone in maniera signif‌icativa il go-
dimento” (così sentenza d’appello, pag. 3); che, dunque, “la
canna fumaria realizzata da Bruno fosse idonea a «costituire
turbativa del possesso della veduta» come in precedenza
esercitata da Basile” (così sentenza d’appello, pag. 3).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Antonietta
Di Pelo, in qualità di erede di Giuseppe Bruno, chieden-
done la cassazione con il favore delle spese del giudizio
di legittimità.
Michele Basile ha depositato controricorso, chiedendo
dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l’avverso
ricorso del pari con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, articolato in forma duplice, la ri-
corrente deduce, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3),
c.p.c., la erronea applicazione dell’art. 907 c.c. e la viola-
zione dell’art. 1102 c.c. con riferimento al diritto di veduta
nei rapporti condominiali ed, in relazione all’art. 360, 1°
comma, n. 5), c.c., il vizio di contraddittoria motivazione e
travisamento dei fatti con riferimento alla natura giuridi-
ca del terrazzo pertinenziale.

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