Corte Appello Civile Di Milano Sez. I, 27 Dicembre 2017, N. 5440

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
MERITO
In secondo luogo, che identico giudizio, di immodif‌ica-
bilità dell’analisi formulata sul punto dal giudice di prime
cure, fondata sulla mancanza di legittimazione alla decisio-
ne in capo al corpo deliberante, coincidente alla luce degli
elementi disponibili con quello che ha contraddistinto le
assemblee del 10 novembre 2014 e del 28 novembre 2014,
deve essere espresso per quel che si riferisce alla delibera
cui si è addivenuti in occasione dell’assemblea del 26 mar-
zo 2015, con conseguente attestazione della sua inidoneità
a determinare la cessazione della materia del contendere.
E, in terzo, ed ultimo luogo, e con riferimento a tale
ultimo prof‌ilo, da un canto, che dalla documentazione pro-
dotta dal Condominio non risulta potersi evincere il pote-
re dell’assemblea del 26 marzo 2015, formata dai soli rap-
presentanti dei condominii, di approvare un regolamento,
dall’altro, che le disposizioni regolamentari adottate in
detta assemblea in tanto possono considerarsi operanti
in quanto sia stata fornita prova - prova che il Condomi-
nio non ha fornito e che impedisce di reputare eff‌icaci le
succitate disposizioni - che ogni soggetto legittimato ad
impugnare - e cioè, alla luce di tale ultimo rilievo, ogni
condomino - sia stato raggiunto dal verbale dell’assemblea
che conteneva la relativa delibera; e, dall’altro ancora, ed
inf‌ine, che in ogni caso, l’approvazione in questione risulta
essere intervenuta, nel rispetto della disposizione, ineren-
te alla maggioranza degli intervenuti, di cui al secondo
comma dell’art. 1136 c.c., solo - fatto, questo, determi-
nante - ad una successiva assemblea nella quale è stato
espresso voto favorevole da coloro che si erano astenuti
nella summenzionata data del 26 marzo 2015.
Ed osservato che il quadro sin qui complessivamente
delineato dimostra - viste in particolare la lucida analisi
formulata dal Tribunale di Milano e la pedissequa ripeti-
zione da parte del Condominio, a fronte della stessa, degli
argomenti introdotti nella dialettica processuale in primo
grado - l’esistenza nella scelta del medesimo di proporre
impugnazione di, quantomeno, consistenti componenti
di colpa, le quali non possono che comportare la sua con-
danna al pagamento in favore delle controparti, a mente
dell’art. 96, terzo comma c.p.c., di una somma da quanti-
f‌icarsi, vista l’entità delle spese di lite che quivi di segui-
to verranno liquidate, in Euro 2.000,00, quel che resta da
aggiungere è che alla soccombenza dell’appellante deve
conseguire, da una parte, la sua condanna alla rifusione
in favore di tali controparti delle spese inerenti al presen-
te grado di giudizio - che si liquidano, con la ripartizione
per fasi indicata in dispositivo, considerate le fasi effet-
tivamente celebrate, avuto riguardo ai valori medi ed ai
criteri previsti dal D.M. n. 65 del 2014, e considerata la
unicità del patrocinio delle predette, in complessivi Euro
6.615,00, oltre al 15% per rimborso forfettario ex art. 2, se-
condo comma D.M. n. 55 del 2014, ed oltre ad IVA e CPA
secondo legge - e, dall’altra, l’attestazione da parte della
Corte della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte di tale appellante dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unif‌icato a mente dell’art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002, comma inserito dall’art. 1 comma 17
della L. n. 228 del 2012. (Omissis)
CORTE APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. I, 27 DICEMBRE 2017, N. 5440
PRES. SANTOSUOSSO – EST. MESIANO – RIC. CONDOMINIO PIAZZA R. 6 IN
(OMISSIS) (AVV.TI LAVIANI A. E LAVIANI R.) C. BANCA POPOLARE DI S. S.C.P.A.
(AVV.TI FERRETTI E MANTEGAZZA)
Contratti bancari y Operazioni bancarie in conto
corrente y Conto corrente intestato a condominio
y Operazioni eseguite dall’amministratore y Doveri
di monitoraggio imputabili all’istituto di credito y
Obbligo di controllo della sana a prudente gestione
del conto y Esclusione y Fattispecie in tema di azio-
ne di risarcimento dei danni intentata dal condomi-
nio nei confronti della banca.
. In tema di conto corrente bancario intestato ad un
condominio, è da escludere che la banca abbia il dove-
re di controllare la f‌isiologia ovvero la patologia della
gestione del conto da parte del soggetto - l’amministra-
tore del condominio - autorizzato ad operarvi ovvero il
dovere di verif‌icare che le operazioni di prelievo e di
pagamento poste in essere dall’amministratore abbia-
no come benef‌iciari i fornitori del condominio (Sulla
scorta del riferito principio il giudice di secondo grado
ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva
rigettato la domanda di risarcimento danni, promossa
dal condominio nei confronti dell’istituto di credito a
titolo di responsabilità sia ex contractu che aquiliana).
(c.c., art. 1175; c.c., art. 1218; c.c., art. 1375; c.c., art.
1823; c.c., art. 1852; c.c., art. 2043; d.l.vo 1 settembre
1993, n. 385, art. 119) (1)
(1) Con riferimento a conto corrente riferibile non a condominio,
bensì a società, si veda Cass. civ. 31 marzo 2010, n. 7956, in www.
latribunaplus.it secondo cui nonostante la banca non abbia alcun
dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate
dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a
ledere l’interesse del correntista, la banca, in applicazione dei doveri
di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rif‌iutare l’ese-
cuzione o almeno informare il cliente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5381/2015, pubblicata il 29 aprile 2015,
il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, espo-
neva come segue i fatti di causa e le ragioni delle sue de-
terminazioni:
“Premesso
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà
rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132
comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispon-
gono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisio-
ne, specif‌icando che tale esposizione deve altresì essere
succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;
B. che il Condominio di piazza R. 6 in (omissis), sull’as-
sunto:
– che il proprio precedente amministratore dr. M.F.,
passando l’11 giugno 2010 le consegne al nuovo ammini-
stratore dr. B.B., aveva rimesso a quest’ultimo una “situa-

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