Corte di appello penale di Brescia sez. II, 19 febbraio 2014, n. 455

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Rivista penale 6/2014
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI BRESCIA
SEZ. II, 19 FEBBRAIO 2014, N. 455
PRES. MAZZA – EST. MAZZA – IMP. X
Atti persecutori y Stalking y Procedibilità y A que-
rela della persona offesa y Modif‌iche introdotte dal
D.L. n. 93/2013 conv. in L. n. 119/2013. y Art. 612 bis,
comma 4, c.p. y Irrevocabilità della querela di parte.
y Reato commesso in epoca precedente all’entrata
in vigore della suddetta normativa. y Applicabilità
y Esclusione.
. In tema di stalking, la modif‌ica introdotta dal D.L. n.
93/13, conv. in L. n. 119/13, al quarto comma dell’art.
612 bis c.p. che prevede l’irrevocabilità della querela
di parte per tale reato nel caso in cui il fatto sia sta-
to commesso nei modi di cui all’art. 612 bis, secondo
comma, non si applica nel caso in cui il reato sia stato
perpetrato in epoca precedente all’entrata in vigore
della suddetta normativa. (c.p., art. 612 bis) (1)
(1) Sentenza interessante in quanto fra le prime ad affrontare la
problematica relativa all’applicabilità o meno di alcune modif‌iche
apportate dal D.L. n. 93/2013, conv. in L. n. 119/2013, in materia di
stalking nei processi relativi a fatti commessi precedentemente alla
sua entrata in vigore. In senso analogo alla sentenza in epigrafe, pur
con riferimanto al reato di violenza sessuale, v. Cass. pen., sez. III,
20 agosto 1997, n. 2733, in questa Rivista 1998, 416. In dottrina, v.
F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e
civile, Collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 22 marzo 2013 del G.U.P. del Tri-
bunale di Bergamo, X veniva condannato, in ordine ai reati
di cui agli artt. 612 bis (capo A), 81, 594 e 612 cpv. (capo
B) c.p. descritti in rubrica, alla pena di anni 1 di reclusio-
ne (p.b. anni 1 e mesi 4, aumentata per la continuazione
ad anni 1 mesi 6, quindi ridotta per il rito).
L’imputato veniva altresì condannato al risarcimento
dei danni in favore della costituita parte civile, alla quale
veniva pure assegnata una provvisionale di euro 8.000,00.
Quanto alla ricostruzione della vicenda per cui si pro-
cede alle motivazioni dell’affermazione di responsabilità
di cui sopra, si riportano i passi salienti della sentenza.
“Con denuncia querela sporta in data 24 novembre
2012, la sig.ra Y, premesso che da 5 anni il proprio padre
Z aveva preso in aff‌itto una mansarda in (omissis), dove
si recava unitamente alla di lei madre circa 4 volte l’anno
per trascorrere le ferie, e dove per tale ragione anche la
denunciante e la sua famiglia (composta da lei stessa,
dal marito ZZ e dalla f‌iglia YZZ di anni 4) esponeva che
nelle predette occasioni veniva aggredita e insultata da
X, condomino abitante nel medesimo stabile dei genitori,
il quale le rivolgeva insulti del tipo “puttana” o “troia”, e
la minacciava di danneggiarle l’automobile, perché a suo
dire la vettura veniva posteggiata in una zona privata e
comunque in modo da creare ostacolo.
Nell’agosto 2012, in particolare, il X avrebbe suonato
all’appartamento dei genitori della denunciante, e in
evidente stato di ebbrezza avrebbe sferrato un colpo alla
porta con il bastone, sf‌iorandole la testa, nell’evidente
tentativo di colpirla: avrebbe quindi iniziato ad urlare e
ad ingiuriarla, minacciando di sfondarle la macchina a
bastonate.
A seguito di tale episodio la f‌iglia minore YZZ (di 4
anni) avrebbe subito uno shock, certif‌icato dal pediatra,
prima, e dai sanitari del pronto soccorso, successivamente
(vedasi documentazione medica in atti).
Il successivo 24 novembre 2012, ancora una volta, incu-
rante della presenza di altre persone, il X avrebbe nuova-
mente inveito contro la Y, ingiuriandola e minacciandola
anche di morte.
Temendo che i familiari venissero alle mani con il X, la Y
sarebbe riuscita ad allontanare l’uomo, richiudendo subito
dietro la porta a chiave. Avrebbe quindi sentito il X che dal
proprio balcone inveiva ancora contro di lei. Affacciatasi,
vedeva l’imputato che brandiva al suo indirizzo un coltello
da cucina, ingiungendole di scendere e insultandola con
grande veemenza.
La donna, spaventata, faceva intervenire i Carabinieri,
che effettivamente, procedevano al sequestro del coltello.
La Y precisava che tali condotte, che venivano poste in
essere ogni volta che la donna si recava dai propri genitori
ad (omissis), avrebbero indotto la denunciante ad altera-
re le proprie abitudini di vita, costringendola a non recarsi
più nella casa dei genitori.
Gli stessi comportamenti dell’imputato avevano inoltre
cagionato alla f‌iglia minore YZZ uno stato d’ansia patologi-
co, come da certif‌icati che produceva.
Con ulteriore integrazione di querela, la Y esponeva
che:
“In relazione all’episodio nel quale X ha cercato di
colpirmi con un bastone, posso riferire che si è verif‌icato
il giorno 10 settembre 2012 e non agosto come preceden-
temente asserito. Lo ricordo perché il conseguenza di tale
evento, come già detto, due giorni dopo ho fatto visitare
mia f‌iglia YZZ il 12 settembre 2012 dal Pediatra Dott.
(omissis) presso il centro medico (omissis), poiché la
bambina aveva iniziato a svegliarsi di soprassalto di notte
con pianto incontrollabile, chiedendo esplicitamente di

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