La corruzione in atti giudiziari

AutoreVincenzo Di Lembo
Pagine937-943

Page 937

@1. L'art. 319 ter: tra fattispecie autonoma e circostanza.

La legge n. 86 del 26 aprile 1990 (art. 9) ha introdotto nel codice penale, come autonoma figura di reato, il delitto di corruzione in atti giudiziari, modificando profondamente la circostanza aggravante del delitto di corruzione prevista dal vecchio art. 319, secondo comma, n. 2, c.p. (corruzione propria antecedente), che disponeva: «... la pena è aumentata se dal fatto deriva il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo» 1.

Questa scelta è stata indotta dall'esigenza di evitare, in considerazione della particolare gravità delle fattispecie regolate, che i sensibili aumenti di pena già previsti potessero essere resi vani dal giudizio di comparazione delle circostanze 2.

La riforma, inoltre, ha esteso l'ipotesi delittuosa in esame anche ai casi di corruzione propria susseguente nonché ai casi di corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p. 3.

Con la novella del 1990, pertanto, si è voluto punire con maggiore forza quei comportamenti di corruzione posti in essere nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, avuto riguardo alla rilevanza costituzionale della funzione giudiziaria (art. 101 Cost.; art. 104, primo comma, Cost.; e oggi anche art. 111, secondo comma, Cost.), agi interessi coinvolti, all'ampliamento che ha avuto questo fenomeno negli ultimi anni.

Nella Relazione del Ministro guardasigilli al disegno di legge n. 2844 si legge che l'intervento normativo è stato motivato anche dall'esigenza di seguire l'esempio offerto da «molti ordinamenti stranieri», oltre che «dalla necessità di una tutela particolare in tema di correttezza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie», considerata la particolare delicatezza del ruolo che la Magistratura è venuta ad assumere nell'ambito sociale.

Il legislatore, con la nuova formulazione, ha costruito la fattispecie prevista dall'art. 319 ter c.p. come reato autonomo, anche se alcune perplessità sono state sollevate in dottrina.

A sostegno della tesi dell'autonomia si è evidenziato: - l'autonomo nomen juris della fattispecie di cui all'art. 319 ter c.p. (ossia quello di «corruzione in atti giudiziari») rispetto alla fattispecie di cui all'art. 319 bis c.p. (la cui rubrica parla espressamente di «circostanze aggravanti») 4;

- la previsione del dolo specifico nell'art. 319 ter c.p. (... per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile, amministrativo), funzionale nel distinguere la fattispecie in esame, più grave, in considerazione del rilievo sociale che assume il corretto esercizio delle funzioni giudiziarie, rispetto all'ipotesi della corruzione ordinaria 5;

- l'autonomia dell'offesa tipizzata dal legislatore nell'art. 319 ter c.p., rispetto all'ipotesi generale di corruzione prevista e punita dagli artt. 318-319 c.p.

Nella fattispecie dell'art. 319 ter c.p. non viene leso solo l'interesse al buon andamento, all'imparzialità dell'amministrazione pubblica, ma anche, e soprattutto, quello all'amministrazione della giustizia, in cui l'elemento dell'imparzialità assume un ruolo imprescindibile, oggetto di garanzia costituzionale 6.

Viene così evidenziato un elemento qualificante della fattispecie di cui all'art. 319 ter c.p., che non può essere considerato semplicemente circostanziale, ma deve essere considerato un vero elemento costitutivo che vale a qualificare diversamente il fatto, oltre che a caricarlo di maggiore disvalore 7.

Le circostanze sono elementi accessori e accidentali del reato, e come tali non sono necessari per l'esistenza del reato, ma incidono solo sulla sua gravità, o rilevano come indici della capacità a delinquere del soggetto, comportando un aumento della pena.

Il reato circostanziato esprime l'identico significato del reato semplice, non un'offesa autonoma 8.

Nel caso, poi, si considerasse l'art. 319, primo comma, c.p. un reato circostanziato, il fatto previsto nel secondo comma dovrebbe essere considerato un'aggravante dell'aggravante 9.

Contraria, da subito, a tale tesi è stata altra parte della dottrina, la quale ha ritenuto di poter negare l'autonomia del reato evidenziando che:

- la formula utilizzata dal legislatore «Se i fatti... sono commessi...», è una formula utilizzata nel codice per individuare le circostanze 10;

- nell'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione) non è prevista la punibilità del corruttore per il fatto di cui all'art. 319 ter c.p., pertanto, se si trattasse di una figura autonoma di reato, il corruttore, non sarebbe punibile proprio nei casi più gravi e frequenti 11;

- la circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p. (... se i fatti sono di particolare tenuità...), riferibile sia alla corruzione propria che impropria, non richiama il fatto previsto dall'articolo in esame, escludendo la configurabilità di un autonomo reato 12.

Stessa divisione si è verificata anche in ambito giurisprudenziale.

In un primo tempo (Tribunale di Messina) 13 si è sostenuto che la fattispecie prevista dall'art. 319 ter c.p. (c.d. corruzione in atti giudiziari) non costituisse reato autonomo, bensì circostanza aggravante delle fattispecie di cui agli artt. 318-319 c.p., peraltro descritta per relationem, e precisata con riferimento alla finalità dell'azione (... per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo).

Successivamente la giurisprudenza di legittimità 14 ha osservato che il legislatore, nel citato art. 319 ter c.p. ha considerato un'autonoma fattispecie criminosa: ciò sia per il distinto nomen juris attribuito all'ipotesi criminosa in oggetto, sia perché, nel capoverso dell'articolo, sono previste anche altre specifiche ipotesi, con indicazione di autonome pene.

Riportiamo le motivazioni, di segno opposto, utilizzate dai giudici a sostegno delle proprie tesi.

Tribunale di Messina: sentenza del 22 novembre 1990. «... È anzitutto significativo rilevare come la legge 26 aprile 1990 n. 86 sostanzialmente non ha fatto che riproporre negli articolo aggiunti, 319 bis e 319 ter, le medesimePage 938 circostanze aggravanti prima incluse nei commi 2 e 3 del vecchio testo dell'art. 319 c.p.

Tale interpretazione porta alla logica conseguenza di dover configurare l'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. come circostanza aggravante delle fattispecie base previste dagli articoli 318 e 319 c.p., e non come reato autonomo.

Invero, per poter distinguere le ipotesi autonome di reato, occorre che le norme si trovino in rapporto di incompatibilità derivante dalla presenza di un elemento diverso, che si sostituisca a uno di quelli descritti nell'altra disposizione, rendendo le ipotesi inconciliabili tra loro.

Nel caso di specie, invece, è del tutto evidente che l'art. 319 ter c.p. non fa altro che specificare la fattispecie base, tra l'altro descritta per relationem, con riferimento alle modalità dell'azione, e cioè per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo...».

Cassazione, sez. III, n. 3442 del 30 ottobre 1995. «... L'articolo 319 ter configura un reato autonomo, e non una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai delitti previsti dagli articoli 318 e 319 c.p.

Quanto detto si ricava dalla circostanza che il legislatore nell'articolo 319 ter c.p. ha attribuito alla ipotesi criminosa configurata un proprio titolo di reato, nonché dalla considerazione che nel capoverso del suddetto articolo sono previste altre specifiche ipotesi con indicazione di autonome pene.

Se dette ipotesi dovessero ritenersi autonome figure di reato, a maggior ragione ciò varrebbe per l'ipotesi base di cui al comma primo; se invece esse dovessero essere ritenute aggravanti di tale ipotesi ne conseguirebbe ugualmente l'impossibilità di configurare quest'ultima come aggravante, non essendo ipotizzabile l'aggravante di un'aggravante...».

@2. Il bene giuridico.

La creazione, come autonoma figura di reato, della fattispecie di «corruzione in atti giudiziari», non è stata motivata dalla necessità di salvaguardare un interesse giuridico diverso da quello già oggetto del delitto di corruzione ordinaria 15.

Gli interessi tutelati nella corruzione in atti giudiziari risultano essere uguali a quelli coinvolti nella corruzione impropria e in quella propria: l'imparzialità dell'azione amministrativa e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) 16.

VASSALLI osserva che: «... se da un lato non è vero che ogni norma del codice penale debba avere una base o un aggancio ad una spiegazione costituzionale, dall'altro è necessario che non vi siano norme contrarie ai principi costituzionali; tuttavia se è possibile trovare un contatto con i principi dettati dalla costituzione, allora bisogna seguirlo, ritenendo prevalente tale indicazione rispetto a quelle che un'interpretazione sistematica della norma può suggerire 17.

La Corte di cassazione, delimitando l'oggetto giuridico del reato in esame, ha affermato che: «... le diverse norme sulla corruzione sono dirette a che l'attività della P.A. si svolga in modo leale e corretto» 18; e che: «... la struttura del reato di corruzione ha per oggetto la tutela dell'interesse al corretto funzionamento della pubblica amministrazione» 19; infatti le fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319 ter, 322) «... rappresentano una delle espressioni in conflitto con l'esigenza che sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione della cosa pubblica» 20.

L'autonomia (art. 101 Cost.) e l'indipendenza (art. 104 Cost.) della Magistratura, oggi ancora più rimarcate (art. 111 Cost.), hanno l'esclusiva finalità di garantire il carattere essenziale dell'attività giudiziaria: la terzietà del giudice, e conseguentemente la «giustizia» della decisione, estranea ad ogni fenomeno corruttivo; e ciò con particolare riguardo ai casi in cui è in gioco la libertà della persona.

Approfondendo queste osservazioni sull'oggetto giuridico dei reati di corruzione, si è sviluppato un dibattito dottrinale che ha coinvolto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT