Corruzione e finanziamento illecito dei partiti nelle campagne elettorali in Italia: Le regole europee

AutoreVincenzo Musacchio
Pagine875-877
875
dott
Rivista penale 10/2014
DOTTRINA
corruzIone
e fInanzIamento IllecIto
deI partItI nelle campagne
elettoralI In ItalIa:
le regole europee
di Vincenzo Musacchio
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Fonti esterne di f‌inanziamento ai partiti po-
litici. 3. Fonti di f‌inanziamento per i candidati alle elezioni
e per gli eletti. 4. Controlli e sanzioni. 5. Relazione della
Commissione europea sulla lotta alla corruzione sull’Italia.
6. Conclusioni.
1. Premessa
Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’articolo 15 dello
Statuto del Consiglio d’Europa, ha espressamente racco-
mandato ai Governi degli Stati membri di adottare nei loro
ordinamenti giuridici nazionali, regole contro la corruzio-
ne nel f‌inanziamento dei partiti politici e delle campagne
elettorali, sulla base di regole comuni, nella misura in cui
delle leggi e delle procedure eff‌icaci e funzionanti non
siano già state messe in atto. Si è incaricato il “Gruppo
di Stati contro la corruzione” (GRECO) di monitorare
l’attuazione della presente raccomandazione.
2. Fonti esterne di f‌inanziamento ai partiti politici
L’aiuto pubblico può essere di natura f‌inanziaria. Lo
Stato dovrebbe fornire un sostegno secondo criteri og-
gettivi, in modo equo e ragionevole. Gli Stati dovrebbero
garantire che qualsiasi sostegno statale o dei cittadini non
possa inf‌luire sull’indipendenza dei partiti politici. Nel
concetto di donazione rientra qualsiasi atto volontario in
base al quale si concede un vantaggio di natura economica
o di altro tipo ad un partito politico. Le misure adottate
dagli Stati che regolano le donazioni a partiti politici do-
vrebbero prevedere norme specif‌iche: per evitare conf‌litti
di interesse; per garantire la trasparenza delle donazioni
ed evitare donazioni segrete; per non ostacolare l’attività
dei partiti politici; per garantire l’indipendenza dei partiti
politici. Gli Stati dovrebbero: stabilire che le donazioni a
partiti politici, specialmente quelli superiori ad un mas-
simale stabilito, siano rese pubbliche; esaminare la pos-
sibilità di introdurre norme che limitano il valore delle
donazioni ai partiti politici; adottare misure per impedire
l’elusione dei limiti stabiliti. La legislazione f‌iscale può
permettere la deducibilità f‌iscale delle donazioni ai partiti
politici. La deducibilità f‌iscale dovrebbe essere limitata.
Oltre ai principi generali sulle donazioni, gli Stati dovran-
no prevedere: che le donazioni da parte delle persone giu-
ridiche ai partiti politici appaiano nella contabilità delle
società; che gli azionisti o qualsiasi singolo membro della
società siano messi a conoscenza della donazione. Gli Sta-
ti dovrebbero prendere misure volte a limitare, interdire o
regolamentare in modo rigido le donazioni ai partiti prove-
nienti da persone giuridiche che forniscono beni o servizi
alla pubblica amministrazione. Gli Stati dovrebbero vieta-
re alle persone giuridiche controllate dallo Stato o da altri
enti pubblici di fare donazioni ai partiti politici. Le norme
che disciplinano le donazioni ai partiti politici, ad ecce-
zione di quelle relative alle detrazioni f‌iscali, dovrebbero
applicarsi anche a tutte le entità correlate, direttamente
o indirettamente, ad un partito politico, o che si trovano
in qualche modo sotto il controllo di un partito politico.
Gli Stati dovrebbero limitare, vietare o regolare in modo
specif‌ico le donazioni provenienti da fonti estere.
3. Fonti di f‌inanziamento per i candidati alle elezioni
e per gli eletti
Le norme relative al f‌inanziamento dei partiti politici
si applicano, mutatis mutandis: al f‌inanziamento delle
campagne elettorali dei candidati alle elezioni; al f‌inan-
ziamento delle attività politiche degli eletti. Gli Stati do-
vrebbero esaminare la possibilità di adottare misure per
prevenire eccessive esigenze di f‌inanziamento da parte dei
partiti politici, come la previsione di limiti di spesa per le
campagne. Gli Stati dovrebbero richiedere la registrazione
di tutte le spese, dirette o indirette, effettuate nel quadro
delle campagne elettorali di ciascun partito, di ogni lista di
candidati e per ogni singolo candidato. Gli Stati dovrebbero
richiedere ai partiti politici ed alle entità collegate con i
partiti di cui all’articolo 6 di tenere una contabilità comple-
ta ed adeguata. I conti dei partiti politici dovrebbero essere
consolidati in modo da includere, se del caso, i conti degli
enti di cui all’articolo 6. Nel caso di donazioni che superino
un certo importo, il donatore deve essere identif‌icato nei
registri. Gli Stati dovrebbero richiedere ai partiti politici
di presentare i conti di cui all’articolo 11, regolarmente,
almeno una volta all’anno, all’autorità indipendente di cui
all’articolo 14; dovrebbero esigere che siano resi pubblici
regolarmente, almeno una volta l’anno, i conti dei partiti
politici menzionati nell’art. 11, quanto meno un riassunto
di questi conti comprendente le informazioni richieste
dall’articolo 10 e, se del caso, dall’art.12.
4. Controlli e sanzioni
Il sistema di controllo indipendente dovrebbe compor-
tare la verif‌ica dei conti dei partiti politici e delle spese
delle campagne elettorali, nonché la loro presentazione
e pubblicazione. Gli Stati dovrebbero promuovere la spe-
cializzazione del personale giudiziario, di polizia e di altri
corpi in materia di lotta contro il f‌inanziamento illegale
dei partiti politici e delle campagne elettorali. Gli Stati
dovrebbero esigere che la violazione delle regole relative
al f‌inanziamento dei partiti politici e delle campagne
elettorali fosse oggetto di sanzioni eff‌icaci, proporzionate
e dissuasive.

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