DECRETO 13 febbraio 2008 - Modalita'' per la determinazione del contributo da attribuire a comuni e province sulle somme corrisposte a titolo di indennizzi correlati alle estinzioni anticipate dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 11, comma 1, primo periodo, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 ad oggetto «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni;

Visto il successivo periodo del medesimo art. 11, comma 1, del citato decreto legge n. 159 del 2007 che stabilisce che ai comuni e province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 i contributi sono corrisposti sulla base di una certificazione, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' della predetta certificazione;

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

  1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' per la determinazione del contributo da attribuire a comuni e province sulle somme corrisposte a titolo di indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate dei mutui e dei prestiti obbligazionari effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009, mediante utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato in sede di rendiconto e, in caso di insufficienza, delle entrate finali. Il rimborso e' corrisposto fino all'importo di 30 milioni di euro annui e comunque fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio.

    Art. 2.

    Determinazione delle somme ammesse al rimborso

  2. I contributi di cui all'art. 1 sono corrisposti alle province ed ai comuni che ne fanno richiesta sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli enti locali secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.

  3. L'ammontare del contributo riconoscibile per l'anno 2007 non puo' eccedere la somma di 30 milioni di euro. Per gli anni 2008 e 2009 i...

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