PROVVEDIMENTO 6 maggio 2013 - Divieto del trattamento di dati personali contenuti in corrispondenza privata acquisita illecitamente. (Provvedimento n. 229). (13A04105)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Viste le notizie di stampa diffuse nei giorni scorsi relativamente all'indebita intrusione nella corrispondenza elettronica di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e nella captazione del contenuto di loro mail private;

Visto il comunicato stampa del Garante 25 aprile 2013;

Viste le piu' recenti informazioni secondo le quali l'intero contenuto di numerose mail appartenenti a deputati del Movimento 5 Stelle sarebbe stato pubblicato sulla rete;

Tenuto conto che in data 3 maggio 2013 una delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha sollevato la questione direttamente negli uffici dell'Autorita';

Rilevata l'effettiva reperibilita' sulla rete internet di mail riconducibili a taluni deputati del Movimento 5 Stelle;

Considerato che l'attivita' descritta configura una grave violazione di una diritto fondamentale tutelato dall'art. 15 della Costituzione il quale garantisce l'inviolabilita' della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

Considerate altresi' le particolari garanzie poste dall'art. 68 della Costituzione a tutela delle comunicazioni e della corrispondenza dei membri del Parlamento;

Considerato che la vicenda in esame puo' determinare innanzitutto responsabilita' di natura penale (artt. 616 e ss. cod. pen.) il cui accertamento, per il caso di specie, e' gia' al vaglio dell'autorita' giudiziaria;

Considerato in particolare che, ai sensi del citato art. 616 cod. pen., e' punibile penalmente «chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta...» (comma 1);

considerato che e' punito piu' gravemente «se il colpevole senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza... se dal fatto deriva nocumento... » (comma 2);

Considerato altresi' che qualora la corrispondenza abbia «carattere confidenziale o si riferisca alla intimita' della vita privata», trova applicazione anche l'art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale prevede che e' necessario il consenso dell'autore e del...

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