Aggiornamento per l'anno 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuita' del servizio e per l'esazione per l'anno 2005 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza ene...
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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 luglio 2004 Aggiornamento per l'anno 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione
e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento
dei recuperi di continuita' del servizio e per l'esazione per l'anno 2005 degli
importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza
energetica nel settore elettrico, e modifiche al Testo integrato approvato con
deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 135/04).
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2004; Visti
la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante ´Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79ª; Visti
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01 (di seguito
deliberazione n. 156/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/04); l'allegato A alla deliberazione n. 05/04 (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 133/04; Considerato che
ai sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorita' entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica; ai sensi del richiamato art. 6 del testo integrato, la quota parte della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, e' aggiornata applicando
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il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, mentre la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e' aggiornata applicando
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il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat; b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia; c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati; d) il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita' di trasporto su reti di trasmissione; ai sensi del richiamato art. 15 del testo integrato la quota parte delle componenti \rho 1 e \rho 3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, e' aggiornata applicando
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il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%; c) il tasso di variazione...
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