DELIBERAZIONE 27 febbraio 2007 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 in materia di corrispettivi infrannuali di capacita' e di modalita' di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto regionale. (Deliberazione n. 45/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito: deliberazione n. 234/05);

il documento per la consultazione «Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05» del 28 giugno 2006 (di seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006);

Considerato che:

l'Autorita', con deliberazione n. 234/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 166/05 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorita', n. 137/02;

nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione 28 giugno 2006, nel quale ha prospettato le seguenti linee di intervento:

  1. al fine di massimizzare le importazioni nei periodi critici per l'approvvigionamento del sistema, prevedere nei punti di entrata interconnessi con l'estero, conferimenti di capacita' di durata semestrale, trimestrale e mensile, determinando i relativi corrispettivi infrannuali mediante l'applicazione di coefficienti moltiplicativi, differenziati in base alla stagionalita' e alla durata del conferimento, ai corrispettivi di capacita' riproporzionati su base mensile; in particolare, sono stati prospettati, per un periodo transitorio, coefficienti moltiplicativi inferiori per i mesi invernali;

  2. con riferimento all'esigenza, segnalata dall'impresa maggiore di trasporto, di introdurre un servizio di garanzia di pressioni minime garantite per valori superiori a quelle individuate nel codice di rete, valutare se:

    rinviare la disciplina del servizio nell'ambito della regolazione dei criteri economico-tecnici di allacciamento alle reti di trasporto, ovvero prevedere la determinazione di un corrispettivo per la fornitura di un servizio di pressione addizionale sulla base del costo evitato al cliente finale per la realizzazione di una compressione nel punto di riconsegna fino al valore di pressione richiesto;

  3. introdurre disposizioni in merito alle modalita' di ripartizione dei ricavi relativi all'introduzione del corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale di cui all'art. 11, della deliberazione n. 166/05, prevedendo di avvalersi della Cassa Conguaglio del settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione;

    le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 28 giugno 2006 hanno evidenziato:

    in merito alle proposte di cui alla precedente lettera a) una generale condivisione sulla modalita' di definizione dei corrispettivi infrannuali; tuttavia, e' stata segnalata l'esigenza di dimensionare i coefficienti prospettati nel documento in modo da fornire un corretto segnale economico agli utenti riguardo al valore...

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