Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.

Capo I MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO n. 5 DEL 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 5; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed integrazioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003, nonche' ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998; Ritenuto di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati decreti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 5 del 2003», dopo la parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza».

Avvertenza

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 gennaio 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni

  1. al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente

    3-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non puo' essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.

    .

    Art. 3.

    Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni

  2. al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse; b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; c) al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»; d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente

    5-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.

    .

    Art. 4.

    Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente

    2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.

    .

    Art. 5.

    Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente

    2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

    .

    Art. 6.

    Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 5 del 2003, il numero: «4» e' sostituito dal seguente

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT