Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

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4. Anche in assenza delle formalità
di cui ai commi precedenti il giudice
può desumere dall’intervento di fatti
o atti univoci dopo la proposizione
del ricorso ed altresì dal comporta-
mento delle parti argomenti di prova
della sopravvenuta carenza d’inte-
resse alla decisione della causa.
Art. 85.FORMA E RITO PER LESTIN-
ZIONE E PER LIMPROCEDIBILITÀ
1. L’estinzione e l’improcedibilità
di cui all’articolo 35 possono essere
pronunciate con decreto dal presiden-
te o da un magistrato da lui delegato.
2. Il decreto è depositato in segre-
teria, che ne dà comunicazione alle
parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione ciascuna delle
parti costituite può proporre oppo-
sizione al collegio, con atto notifi-
cato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svol-
ge ai sensi dell’articolo 87, comma
3, ed è deciso con ordinanza che, in
caso di accoglimento dell’opposi-
zione, fissa l’udienza di merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono po-
ste a carico dell’opponente e vengo-
no liquidate dal collegio nella stessa
ordinanza, esclusa la possibilità di
compensazione anche parziale.
6. L’ordinanza è depositata in se-
greteria, che ne dà comunicazione
alle parti costituite.
7. Avverso l’ordinanza che decide
sull’opposizione può essere propo-
sto appello.
8. Il giudizio di appello si svol-
ge secondo le disposizioni di cui
all’articolo 87, comma 3 (I).
9. L’estinzione e l’improcedibili-
tà sono dichiarate con sentenza se
si verificano, o vengono accertate,
all’udienza di discussione.
(I) L’art. 1, lett. l), d.lgs. 14 settembre
2012, n. 160, in vigore dal 3 ottobre 2012,
ha sostituito il comma, che prevedeva: “Il
giudizio di appello procede secondo le re-
gole ordinarie e l’udienza di discussione
è fissata d’ufficio con priorità”.
TITOLO VII – CORREZIONE
DI ERRORE MATERIALE
DEI PROVVEDIMENTI
DEL GIUDICE
Art. 86.PROCEDIMENTO DI CORRE-
ZIONE
1. Ove occorra correggere omissio-
ni o errori materiali, la domanda per
la correzione deve essere proposta
al giudice che ha emesso il provve-
dimento, il quale, se vi è il consenso
delle parti, dispone con decreto, in
camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti,
sulla domanda di correzione pro-
nuncia il collegio con ordinanza in
camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margi-
ne o in calce al provvedimento ori-

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