LEGGE 9 maggio 2012, n. 26 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilita' regionale.

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e' determinato in termini di competenza in 332.902 migliaia di euro.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, e' determinato, nell'esercizio finanziario 2012, in 450.000 migliaia di euro.

Art. 2

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti 1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2010 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2011, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1.

Copia di detto decreto e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2001, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2011, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2010 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2009, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2011 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita' di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4.

Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilita' dei capitoli aventi finalita' analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilita', mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria 1. Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale adita in materia e' disposta la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per il biennio 2012-2013, i migliori risultati d'esercizio del servizio sanitario regionale rispetto all'equilibrio di bilancio sanitario, nella misura verificata dai competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, sono disponibili per finalita' extrasanitarie da individuare con successiva disposizione normativa.

3. Per l'esercizio finanziario 2012, le risorse di cui all'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'importo pari a 343.000 migliaia di euro, sono destinate alle finalita' nel medesimo comma previste.

4. A valere sulle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, dell'U.P.B. 4.3.1.5.4, dell'U.P.B. 7.3.1.3.2., dell'U.P.B. 8.2.1.3.6. e dell'U.P.B. 13.2.1.3.5 e' accantonata una quota, pari a 343.000 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2012 dell'intesa richiamata al comma 3.

5. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 3 e' disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo codice 1002 - previsto nella Tabella 'A' allegata alla presente legge. Il Ragioniere Generale della Regione e' autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate agli interventi previsti nel corrispondente accantonamento positivo codice 1002.

Art. 4

Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo destinato alle autonomie locali e' quantificato per i comuni, per l'anno 2012, in 691.000 migliaia di euro, di cui 110.000 migliaia di euro destinati a spese di investimento; il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, e' quantificato, per l'anno 2012, in 45.000 migliaia di euro, di cui 10.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio. Il Fondo destinato alle province e' ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate nell'esercizio finanziario 2010. Per l'esercizio finanziario 2012, una quota pari a 4.000 migliaia di euro, a valere sui fondi assegnati alle province, e' destinata alle medesime per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralita' posticipate. L'erogazione dell'ultima quota e' effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 3, e' effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro, nonche' la riserva prevista dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresi', garantite, per l'anno 2012, le seguenti riserve che sono erogate in trimestralita' come indicato al predetto comma 2:

a) riserva di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro;

b) contributo al comune di Ragusa ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.000 migliaia di euro;

c) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi rispettivamente all'opera 'Dea di Morgantina' nella misura di 1.000 migliaia di euro e alla riapertura della 'Villa Romana del Casale' di Piazza Armerina nella misura di 3.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1-bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

e) una quota pari a 17.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni ai sensi del comma 7, dell'articolo 13, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2010/2011 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

f) una quota pari a 100 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio...

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