Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti la

febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

- Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

Note alle premesse

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente

Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

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- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 7 della legge 14 febbraio 2003, n.

30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n. 47, e' il seguente

Art. 7 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5). - 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alla Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.

5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

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- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda nota al titolo.

Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente

Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.

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Note all'art.1

- Si riporta il testo dei commi 1, 2, lettera c) e 3, lettera b) dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.

276 del 2003, come modificati dal presente decreto legislativo

Art. 5 (Requisiti giuridici e finanziari). - 1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono

a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone; b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente pei i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.

416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o...

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