Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1, comma 2

del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata nella GUCE n.

L. 269 del 21 ottobre 2000.

- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli

fuori uso.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto

2003, n. 182, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge

17 agosto 2005, n. 168, recante: «Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,

recante disposizioni urgenti per assicurare la

funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.

Disposizioni in materia di organico del personale della

carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione

della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso

e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe

legislative». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto

2005, n. 194:

5. Al fine di superare la procedura d'infrazione

avviata dalla Commissione europea per non corretta

trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai

veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro

il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1

e 2 dell'art. 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39,

disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della

citata direttiva 2000/53/CE.

.

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione

ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per

le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'

ed autonomie locali,» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

30 agosto 1997, n. 202:

Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti

di interesse comune delle regioni, delle province, dei

comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del

Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,

locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

Ministro dell'interno.

.

Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo

24 giugno 2003, n. 209, citato nelle premesse, cosi' come

modificato dal presente decreto cosi' recita:

Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente

decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come

definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), e ai relativi

componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il

veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo

di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti

forniti dal produttore o di altri componenti il cui

montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme

comunitarie o nazionali in materia.

2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le

disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3 e all'art. 6.

3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4,

paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva

70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le

disposizioni di cui all'art. 7 sul reimpiego e sul

recupero.

4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in

particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni

atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del suolo e

delle acque.

.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3

del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;

b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;

c) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;

;

d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico».

Nota all'art. 2:

- Il testo vigente dell'art. 3, del citato decreto

legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal

presente decreto cosi' recita:

Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente

decreto, si intende per:

a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle

categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della

direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote

come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione

dei tricicli a motore;

b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla

lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi

dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

e successive modifiche;

c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui

che lo detiene a qualsiasi titolo;

d) "produttore", il costruttore o l'allestitore,

intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o

l'importatore professionale del veicolo stesso;

e) "prevenzione", i provvedimenti volti a...

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