Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;
Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Degli organi amministrativi
e della disciplina tecnica della navigazione
1. Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, le parole: «certificazione e vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione, vigilanza e controllo».
2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.
.
3. L'articolo 688 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 688 (Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorita' marittima.
.
4. Nel primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione dopo le parole: «in via amministrativa,» sono inserite le seguenti: «per le singole materie,».
5. Nel secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi».
6. Dopo il secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilita', attuazione e regolarita' dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.
.
7. Nel terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, dopo la parola: «modificare» sono inserite le seguenti: «o sostituire».
8. L'articolo 1273 del codice della navigazione e' abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre
2004, n. 265 («Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi
urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al
Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed
integrative del codice della navigazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264), e' il
seguente:
Art. 2 (Delega all'adozione di disposizioni
successive). - 1. Al fine di migliorare il livello di
tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del
trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto
normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile
e delle gestioni aeroportuali, il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione.
.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
(Revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre
2004, n. 265), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 2005, n. 131.
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n.
265 del 2004, e' il seguente:
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime
procedure stabilite dal presente articolo, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi stessi.
.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 687, comma primo, del
codice della navigazione, modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). -
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel
rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le
competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce
come unica autorita' di regolazione tecnica,
certificazione, vigilanza e controllo, nel settore
dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture
centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai
regolamenti comunitari.
.
- Il testo vigente dell'art. 690 del codice della
navigazione, modificato del presente decreto, e' il
seguente:
Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli
annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede in
via amministrativa per le singole materie sulla base dei
principi generali stabiliti, in attuazione di norme
legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica
4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di
regolamenti tecnici dell'ENAC.
Con le stesse modalita' di cui al primo comma si
provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle
eventuali modifiche degli annessi e al recepimento
dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi,
nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei
manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli
annessi. Ferme restando le competenze di regolamentazione
tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e
successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di
applicabilita', attuazione e regolarita' dei servizi
antincendio in ambito aeroportuale.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare
o sostituire con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in
attuazione dei principi stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le
disposizioni di legge incompatibili con quelle degli
annessi oggetto del recepimento.
.
- L'art. 1273 del codice della navigazione , abrogato
dal presente decreto, recava: «Art. 1273 (Ispettorati di
traffico aereo e delegati di campo di fortuna)».
Art. 2.
Dei servizi della navigazione aerea
1. L'articolo 691 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
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2. L'articolo 691-bis del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa' pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale...
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