DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1998, n. 380 - Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della medesima legge o per assicurarne la migliore attuazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: " 4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesacon i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

  2. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi straordinari...

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