DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge Comunitaria 2008), ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;

Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilita' di adottare disposizioni integrative e correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nell'ambito dei criteri di delega di cui al medesimo articolo 1, ed, in particolare, di quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativo al necessario coordinamento con le discipline vigenti per il settore interessato dalla normativa da attuare, e di quelli di cui all'articolo 36;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 14, comma 7, con il quale e' stato abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale e' stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attivita' di accertamento della qualita' di arma comune da sparo;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo 1, comma 11;

Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle norme introdotte dal decreto legislativo n. 204 del 2010, in relazione a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto, anche con riferimento a modifiche normative successivamente intervenute in materia di procedura per il riconoscimento delle armi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente decreto-legislativo: Art. 1 Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per territorio: Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita'.»;

2) il quarto comma e' abrogato;

  1. all'articolo 38, primo comma, le parole: «ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalita' stabilite nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;

  2. all'articolo 39 e' aggiunto il seguente comma: «Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo degli articoli 1, 2 e 36 della legge...

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