DECRETO 13 agosto 1998, n. 325 - Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante norme relative al segreto militare; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, gli articoli 18 e 19 che contemplano l'istituzione ed il funzionamento degli organi di rappresentanza militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della rappresentanza militare; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; Visto l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza); Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le determinazioni n. 234745 in data 28 giugno 1996 e n.

334494 in data 20 settembre 1996, entrambe del comandante generale della Guardia di finanza, con le quali e' stato individuato il "datore di lavoro" nell'ambito della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto legislativo n. 242 del 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-6222/U.C.L. del 1 settembre 1997); Ritenuto di dover individuare le particolari esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo della guardia di finanza di cui tener conto nell'applicazione delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1.

1. Tutte le attivita' svolte nell'ambito dell'Amministrazione della Guardia di finanza dal personale militare, dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale civile e militare estraneo all'Amministrazione stessa, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrita' ambientale, tenendo conto delle esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

2. Restano ferme, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e secondo le norme recate dal decreto interministeriale ivi previsto, le competenze in materia di sicurezza e salute del personale attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici esistenti nell'ambito della Guardia di finanza.

3. Nei luoghi e nelle aree delle infrastrutture della Guardia di finanza diversi da quelli soggetti alla competenza dei servizi sanitari e tecnici a norma del comma 2, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994 deve essere effettuata dal personale indicato all'articolo 23, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza.

Art. 2.

1. I rappresentanti per la sicurezza da nominare ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, per il Corpo della guardia di finanza, sono individuati: a) di norma, tra i delegati eletti negli organi di rappresentanza militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, relativamente alle infrastrutture ove essi abitualmente operano o che ospitano il reparto al quale gli stessi sono in forza; b) in assenza di delegati di cui alla lettera a), tra il personale in servizio presso il reparto o i reparti allocati nella singola infrastruttura, a seguito di designazione da parte del personale in servizio presso il o i reparti medesimi, da effettuarsi in apposita riunione indetta dal datore di lavoro competente per l'infrastruttura.

2. Nella nomina di cui al comma 1 dovra' individuarsi un rappresentante per la sicurezza per ciascun settore tecnico o operativo nell'ambito del quale operano i reparti aventi sede nell'infrastruttura.

3. Le modalita' ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti con le disposizioni emanate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.

4. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario all'espletamento dell'incarico, durante il quale le operazioni svolte, per le finalita' e nei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono a tutti gli effetti attivita' di servizio. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo sono determinate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.

5. Presso ogni comando di Corpo ed equiparato, le funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono espletate nel corso di apposito incontro fra il datore di lavoro competente per l'infrastruttura e l'organo di rappresentanza affiancato al comandante dell'unita' di base ai sensi del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979. In caso di presenza di piu' comandanti di unita' di base nella stessa infrastruttura, al suddetto incontro partecipano tutti i rispettivi organi di rappresentanza.

Art. 3.

1. Per il personale della Guardia di finanza che presta servizio nell'ambito di infrastrutture gestite da altre amministrazioni dello Stato, gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, lettere a) e b), 5, salvo la lettera o), 6, 7, e 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, fanno capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante.

All'osservanza delle norme previste dal citato articolo 4 non richiamate nel precedente periodo provvede il datore di lavoro individuato nell'ambito della Guardia di finanza.

2. Per il personale civile e militare estraneo alla Guardia di finanza in servizio nell'ambito di infrastrutture ove trovano collocazione reparti del Corpo, gli obblighi previsti dalle norme richiamate al comma 1 fanno capo al datore di lavoro designato dal comandante generale del Corpo, con propria determinazione.

3. Per il personale di cui al comma 1, il rappresentante per la sicurezza e' designato secondo le modalita' previste all'articolo 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 agosto 1998

Il Ministro delle finanze Visco

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu

Il Ministro della sanita' Bindi

Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1998 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 237

N O T E

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica...

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