LEGGE 20 febbraio 2006, n. 90 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

    Copertura finanziaria

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 26.710 annui, ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

    Entrata in vigore

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Fini, Ministro degli affari esteri

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 3289):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 7

    febbraio 2005.

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 22 febbraio 2005 con pareri delle commissioni

  6. , 5, 7 e 10.

    Esaminato dalla 3 commissione il 29 novembre 2005 e il

    31 gennaio 2006.

    Relazione scritta presentata il 31 gennaio 2006 (atto

    n. 3289-A, relatore sen. Pianetta).

    Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

    Camera dei deputati (atto n. 6311):

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni

    I, II, V, VI e X.

    Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2006.

    Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006.

    ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

    TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito denominati le "Parti"; CONSIDERATO che l'industria audiovisiva (cinema, televisione, video e nuovi mezzi di comunicazione di questo genere) dei rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione audiovisiva in Italia ed in Cile

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    ARTICOLO 1

    Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi formato, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo saranno considerate come film nazionali dei due Paesi. Esse beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni legali in vigore o che potranno in futuro essere emanate in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li ha accordati. . La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le Autorita' competenti dei due Paesi: in Italia: dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Direzione Generale Cinema e in Cile dal Consiglio Nazionale della Cultura e delle Arti.

    ARTICOLO 2

    Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori...

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