LEGGE 13 febbraio 2006, n. 88 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

    Copertura finanziaria

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 37.960 ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

    Entrata in vigore

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 5335):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)

    il 7 ottobre 2004.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 3 novembre 2004 con pareri delle commissioni

    I, V e VII.

    Esaminato dalla III commissione il 23 novembre 2004,

    17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006.

    Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19

    gennaio 2006.

    Senato della Repubblica (atto n. 3741):

    Assegnato alla 3™ commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni

    1™, 5™ e 7™.

    Esaminato dalla 3™ commissione il 25 e 31 gennaio 2006.

    Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

Allegato

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono esssere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua inglese per la Repubblica del Sud Africa:

I) un trattamento dettagliato;

II) un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III) il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1) il titolo del film;

2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

3) il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento);

4) l'ammontare del costo;

5) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6) la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7) l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese puo' limitarsi al 30% del costo del film;

8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

  1. nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

  2. nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

  3. nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.

9) una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11) il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;

IV) il piano di finanziamento;

V) l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI) il piano di lavorazione.

Le competenti Autorita' dei due Paesi...

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