Circ. (Min. trasp.) 25 novembre 2011, n. 1/2011. Reg. (CE) n. 1072/2009: Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada e copie conformi. Attivazione del rilascio delle copie conformi con procedura informatizzata. Cabotaggio

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2/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
sanzione amministrativa richiamando il protocollo del
verbale di accertamento, di cui all’Allegato 5 del D.L.vo n.
151/2007, che viene redatto dai Servizi Veterinari.
2. Nei casi di controlli effettuati esclusivamente da
agenti della Polizia stradale, questi devono redigere au-
tonomamente il verbale di sanzione amministrativa e il
verbale di accertamento di cui all’Allegato 5 del D.L.vo n.
151/2007.
3. Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia stradale
ed i servizi locali veterinari e/o nei casi di controlli effet-
tuati esclusivamente da agenti della Polizia stradale, deve
essere indicato sul verbale:
- quale destinatario dei proventi: l’autorità sanitaria
esplicitamente prevista in ambito regionale;
- quale autorità competente a ricevere gli scritti difen-
sivi: l’UVAC territorialmente competente.
4. Nei casi di controlli congiunti tra Polizia stradale e
personale ispettivo dell’UVAC, ancorché presente perso-
nale AUSL, deve essere indicato sul verbale:
- lo Stato, quale destinatario dei proventi, con versamen-
to su c.c.p. intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato
territorialmente competente (imputazione capo XX capito-
lo 3500, entrate eventuali e diverse Ministero della salute);
- l’UVAC territorialmente competente, quale autorità
competente a ricevere gli scritti difensivi.
5. Le pattuglie della Polizia stradale possono procedere
in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di
tipo documentale/autorizzativo, strutturale del veicolo e
di pianif‌icazione e gestione del viaggio, che non incidono
direttamente sulla salute e benessere degli animali. Per le
contestazioni di irregolarità che implicano la valutazione
dello stato di stress/benessere animale o salute degli ani-
mali, le pattuglie della Polizia stradale chiedono sempre
l’intervento dei Servizi Veterinari, privilegiando nei tra-
sporti internazionali il contatto con l’UVAC territorialmente
competente.
Articolo 6. Consolidamento dei f‌lussi informativi rela-
tivi ai controlli effettuati.
1. I dati sui controlli effettuati dalla Polizia stradale
devono essere parte integrante della relazione annuale sui
controlli effettuati sugli animali, sui mezzi di trasporto e
sui documenti d’accompagnamento che il Ministero della
salute invia alla Commissione europea nei tempi e nelle
modalità stabilite dall’art. 27 del Reg. (CE) n. 1/2005.
2. A tal f‌ine è necessario consolidare i f‌lussi informativi
relativi ai controlli effettuati dalla Polizia stradale sul tra-
sporto di animali vivi mediante una rendicontazione perio-
dica al Ministero della salute con modalità da concordare
direttamente con il Servizio della Polizia stradale.
3. Ai f‌ini degli adempimenti previsti dall’articolo 26 del
Reg. (CE) n. 1/2005 sulla comunicazione dei provvedimen-
ti sanzionatori, la Polizia stradale adempie alle istruzioni
operative impartite dal Ministero della salute con nota 5
marzo 2009, n. 4192-P.
(Si omettono gli allegati 2 e 3)
II
Circ. (Min. trasp.) 25 novembre 2011, n. 1/2011. Reg.
(CE) n. 1072/2009: Licenze comunitarie per il traspor-
to internazionale di merci su strada e copie conformi.
Attivazione del rilascio delle copie conformi con proce-
dura informatizzata. Cabotaggio.
1. Accesso al mercato internazionale del trasporto di
merci su strada
Nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione europea, serie L. n.
300 del 14 novembre 2009, è stato pubblicato il Reg. (CE)
n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009, che f‌issa norme comuni per l’accesso al
mercato internazionale del trasporto di merci su strada.
Il 4 dicembre 2011 il Reg. (CE) n. 1072/2009 troverà
applicazione integrale.
Come noto gli artt. 8 e 9 del regolamento medesimo,
che disciplinano i trasporti di cabotaggio, sono in attua-
zione già dal 14 maggio 2010 (vedi Circ. 5 maggio 2010, n.
39560 della D.G.T.S.I.).
Il Reg. (CE) n. 1072/2009 abroga e sostituisce inte-
gralmente il Reg. (CEE) n. 881/92, del 26 marzo 1992,
relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su
strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio
di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in tran-
sito sul territorio di uno o più Stati membri, il Reg. (CEE)
n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che f‌issa le
condizioni per l’ammissione di vettori, non residenti ai tra-
sporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro
e la direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all’emanazione
di talune norme comuni in materia di trasporti di merci
su strada.
Come nella previgente disciplina il nuovo regolamento
si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per
conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell’Unio-
ne europea.
Nel caso di un trasporto da uno Stato membro del-
l’Unione europea verso un Paese terzo e viceversa, il rego-
lamento si applica alla sola parte del percorso effettuato
sul territorio di un qualsiasi Stato membro attraversato in
transito.
Non si applica, invece, alla parte di percorso effettuato
sul territorio dello Stato membro di carico o scarico, f‌ino
a quando non sia stato concluso il necessario accordo tra
l’Unione europea ed il paese terzo interessato.
Il regolamento, inoltre, si applica ai trasporti nazionali
di merci su strada effettuati da un trasportatore non re-
sidente conformemente alle disposizioni, contenute nel
Capo III, riguardanti il cabotaggio.
Si ricorda inf‌ine che il regime della licenza comunitaria
si applica anche ai trasporti che riguardano i paesi dello
Spazio economico europeo (SEE).
In ordine al campo di applicazione del nuovo rego-
lamento si pone in particolare evidenza che, mentre le

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