DECRETO 6 settembre 2011 - Istituzione di abilitazioni di coperta su unita'' adibite a navigazione costiera nonche'' per il settore di macchina per unita'' con apparato motore principale fino a 750 KW. (11A12021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 119 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che disciplinano l'immatricolazione della gente di mare;

Visto il Titolo IV, Capi I, II e III del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione che disciplina l'immatricolazione ed i titoli del personale navigante;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ed in particolare l'art. 9, comma 2 che consente di determinare disposizioni piu' favorevoli per i marittimi che prestano la propria opera su unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri;

Visto l'art. 1, comma 1, punti 37, 39 e 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, i quali definiscono rispettivamente la navigazione internazionale costiera, la navigazione nazionale costiera e la navigazione litoranea;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008 concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

Considerata l'opportunita' di determinare requisiti di formazione per gli iscritti alla gente di mare impiegati su navi battenti bandiera italiana adibite a viaggi costieri;

Tenuto conto della necessita' di istituire le abilitazioni di macchina per le unita' con apparato motore principale fino a 750 KW;

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai marittimi del settore di coperta iscritti nella prima categoria della gente di mare che intendono imbarcare su navi nazionali di stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite, esclusivamente, a viaggi costieri ai sensi l' art. 1, comma 1, punti 37, 39 e 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e del settore di macchina impiegati su navi con apparato motore principale fino a 750 KW.

    Art. 2

    Abilitazioni di coperta

  2. Le abilitazioni di coperta per i marittimi impiegati su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite a viaggi costieri di cui al precedente articolo sono:

    1. Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri;

    2. Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri;

    3. Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri;

    4. Comandante per la navigazione litoranea.

    Art. 3

    Abilitazioni di macchina

  3. Le abilitazioni di macchina per i marittimi impiegati su navi con apparato motore principale fino a 750 KW di cui all'art. 1 sono:

    1. Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW;

    2. Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW.

    Art. 4

    Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500

    e 3000 GT che effettuano viaggi costieri

  4. L'Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri imbarca in qualita' di ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilita' di una guardia in navigazione su navi fino a 3000 GT adibite a viaggi costieri.

  5. Per conseguire l'abilitazione di Ufficiale di coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti:

    1. essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

    2. aver compiuto 18 anni di eta';

    3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo;

    4. aver effettuato 36 mesi di navigazione in addestramento in servizio di coperta su navi fino a 3000 GT risultanti dal libretto di addestramento per allievi su navi che compiono viaggi costieri secondo il modello emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    5. aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento STCW di Antincendio di Base e Avanzato, Sopravvivenza e Salvataggio, Sicurezza Personale e Responsabilita' Sociali (P.S.S.R.), Radar Osservatore Normale e Radar a Rilevazione Automatica (A.R.P.A.) presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1997;

    6. aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione di 300 ore per conseguire l'abilitazione di Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri, di cui all'allegato A del presente decreto, da effettuarsi presso istituti, enti o societa' ovvero presso poli formativi accreditati dalle regioni, riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i quali rilasceranno al candidato un attestato di superamento secondo il modello di cui all'allegato B del presente decreto;

    7. aver sostenuto con esito favorevole l'esame teorico pratico presso le autorita' marittime secondo il programma indicato nell'allegato C.

  6. Il candidato, in possesso di un diploma ad indirizzo scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche, conseguita presso universita' legalmente riconosciute, soddisfa il requisito del corso di specializzazione, ferma restando la necessita' di effettuare l'esame teorico pratico presso le autorita' marittime di cui alla lettera f) del presente articolo.

  7. L'Ufficiale di coperta su navi fino a 3000 GT che effettuano viaggi costieri, addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo, deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico - Settore delle comunicazioni, ai sensi delle regole IV/1 paragrafo 3 e IV/2 della Convenzione STCW.

    Art. 5

    Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000

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