Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di sogge...
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Incentivazione della ricerca nelle universita'
1. Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:
Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilita). - 1. Al fine di
sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare
l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli
studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli
studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilita' degli studenti
e, a
decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in
base a criteri e modalita' determinati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.
.
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
Art. 51 (Universita' e ricerca). - (omissis)
6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita' possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma.
.
Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali (( 1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parita' e' riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento e' sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneita' per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attivita' educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e' inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsita' delle predette dichiarazioni comporta la nullita' degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilita' civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attivita' organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attivita' educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche' di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in eta' non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni...
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