Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006), coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: .

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Reppubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Strumenti di semplificazione e qualita' nonche' di monitoraggio e

valutazione della regolazione

1. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria. (( Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione;

b)-e) (soppresse).

4.-5. (soppressi).

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma (( 6-duodecies )), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualita' della regolazione».

7.-12. (soppressi).

Riferimenti normativi:

- La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca:

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n.

280, serie ordinaria).

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6-duodecies,

del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per

lo sviluppo economico, sociale e territoriale

(pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62), convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n.

111, serie ordinaria):

6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di

propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si

avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e

composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e

legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di

trenta componenti scelti fra professori universitari,

magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati

dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero

foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo

professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche,

esperti nelle materie economiche e statistiche ed esperti

di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle

pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere

collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed

i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione e'

assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di

personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente

comma non puo' superare le dieci unita'.

.

Art. 2.

(Soppresso)

Art. 3.

(Soppresso)

Art. 3-bis. Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n.

266

(( 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente: «137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato».

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))

Riferimenti normativi:

- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

e'

pubblicata nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.

- La legge 18 aprile 1986, n. 121, recante «Conversione

in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente

revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini

dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

26 aprile 1986, n. 96.

Art. 4. Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione

a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.

.

2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa valutazione circa l'opportunita' di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi. (( 1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali. ))

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 35 e 36 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106), come modificati dalla

presente legge:

Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.

L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con

contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi

del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'

richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso

dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di

collocamento ai sensi della legislazione vigente per le

qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo

requisito della scuola dell'obbligo...

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