Testo del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2004) coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004, n. 271 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: .

Avvertenza

- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: ´decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioniª, il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti

5-bis. ´Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. (( L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida )). L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore (( tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili )). Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, (( salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili )). Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

Contro il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione.

Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. ((Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria )).

´5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.ª.

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: ´tribunale in composizione monocratica,ª, sono sostituite dalle seguenti: ´giudice di paceª.

(( 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. al comma 13, le parole: ´con l'arresto da sei mesi ad un annoª sono sostituite dalle seguenti: ´con la reclusione da uno a quattro anniª; b) al comma 13-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:´Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anniª; c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: ´13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimoª )).

    3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ´il tribunale in composizione monocraticaª sono sostituite dalle seguenti: ´il giudice di paceª.

    4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ´al tribunale in composizione monocraticaª sono sostituite dalle seguenti: ´al giudice di pace territorialmente competente, per la convalidaª.

    5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente

    ´4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore (( tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 )). Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza (( del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 )), e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsioneª.

    5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

    286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti

    (( ´5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.

    Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.ª.

    5-quater. ´Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a quattro anniª.

    6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente

    ´5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dall'articolo 5-ter, primo periodo, e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.ª.

    6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole

    ´ai corsi universitariª, sono inserite le seguenti: ´e alle

    scuole di specializzazione delle universitaª.

    6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente

    ´2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita' non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioniª )).

    7...

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