Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12), recante: .

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n.282

Testo del

29 novembre 2004, n. 282 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280

del 29 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004,

n. 307 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12), recante: «Disposizioni

urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica».

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilita'

  1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni

    a) al comma 4-ter, e' abrogata la lettera d); b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente

    4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.

    ; c) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente

    4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.

    .

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come modificato dalla presente legge

    Art. 59 (Procedure in corso). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

    2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente decreto.

    3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.

    4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari

    a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione; b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.

    4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999

    a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2; b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a); c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze; d) abrogata; e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).

    4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art.

    19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.

    4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'art. 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.

    .

    Art. 2.

    Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione

  2. All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;».

  3. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

    Riferimennti normativi

    -Per il testo dell'art. 59 del decreto legisltivo n.

    112 del 1999, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

    Art. 3.

    Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e societa' finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

  4. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 e' sostituito dal seguente

    3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    .

  5. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

  6. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), come modificato dalla presente legge

    Art. 2 (Disposizioni in materia fiscale). - 1. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni

    a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'art.

    43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis.

    A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004.".

    2. All'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni

    a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate; b) al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".

    3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data...

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