Testo del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2003), coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15), recante: ??Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di a...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ...

)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza (( di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, )) di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, (( a decorrere dall'anno 2003 )) e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.

212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.

268

  1. sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative; b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, (( delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria )) e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

    2. (( Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c). )) 3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

    4. (( Le risorse acquisite dalle universita' per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, )) sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Riferimenti normativi:

    - Si riportano i testi degli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica)

    Art. 4 - 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo e' ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le universita', con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi

    a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attivita' intramuraria e che non svolgono attivita' didattica comunque retribuita presso altre universita' o istituzioni pubbliche e private; b) assegnazione dei compensi

    1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformita' alla programmazione didattica finalizzata ad un piu' favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonche' in attivita' universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonche' ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attivita' didattiche con continuita' per tutto l'anno accademico; 2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero; c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti; d) pubblicita' delle disposizioni e delle priorita' adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei percettori.

    3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.

    4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attivita' didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.

    5. La materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.

    .

    Art. 5 - 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'art...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT