TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411 - Testo del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (In Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001), coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7) recante: "Proroga e differimenti di termini"

Art. 1.

Comitato degli italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 8 della legge 8 maggio n. 205, come modificato dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n.

172 e' il seguente

"Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalita' dei comitati, la durata in carica dei componenti cosi' eletti non potra' protrarsi cifre il limite previsto per questi ultimi.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della meta', il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento".

Art. 2.

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' prorogato al 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e' il seguente

"Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora). - 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario".

Art. 3.

Misure di sostegno per le imprese televisive locali

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Radiodiffusione televisiva locale" - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere (( utilizzati )) entro il 31 dicembre 2002.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e' il seguente

"Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo e quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.

Le somma eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione, e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa".

Art. 3-bis.

(( Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti

1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. ))

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1994, n.

116, con una modifica al punto 7,5.

- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e' il seguente

"Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede

  1. all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n.

    833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; c) ad esprimere pareri su questioni e prevenzione incendi; d) lettera abrogata; e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

    Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro.

    Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art.

    10.

    All'emanazione delle norme e delle specifiche, tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

    Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente".

    Art. 4.

    Tariffe postali agevolate

    (( 1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41...

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