TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 - Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell''attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libe...

Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei
cittadini comunitari e dei loro familiari

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. (( (soppressa) ));

  2. all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

  3. all'articolo 9:

    1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

    3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, (( con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.

    ; ))

    2) al comma 5:

  4. alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;

  5. la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

    ));

  6. all'articolo 10, comma 3:

    1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;

    2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

    ;

  7. all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.

    ;

  8. all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce (( condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ;

  9. all'articolo 20:

    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.

    ));

    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.

    ));

    3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave» ));

    4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;

    5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

    (( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.» ));

  10. all'articolo 21:

    1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.» )) ;

    2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    (( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.» )) ;

  11. dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:

    (( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )).

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9, 10, 13,

    19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

    recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli

    Stati membri.» (in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2007, n.

    72), come modificati dalla presente legge:

    Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

    2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

    a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

    b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile ufficialmente attestata.

    3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

    ;

    Art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi). - 1. I

    cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita'.

    3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali...

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