Testo del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1Interventi urgenti nel settore agroalimentare??.

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di agricoltura 1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 e' inserito il seguente

7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purche' classificate come svantaggiate.

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(( 1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, e' concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005 )).

(( 1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola )).

  1. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e' assegnato al medesimo ente un contributo di 23,79 (( milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni.

    All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire investimenti agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione

    del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.» )).

  2. Per il finanziamento degli interventi (( necessari

    al ripristino delle condizioni socio-economiche e ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attivita' produttive delle imprese agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonche' degli interventi di soccorso nei territori colpiti da calamita' naturali e da avverstia' atmosferiche, gia' dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e delle province autonome, a valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del relativo cofinanziamento regionale )), dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.

    (( 3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa la quota di finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modalita' operative di carattere amministrativo che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare.

    3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamita' naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, e' aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005.

    Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    3-quater. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

    3-quinquies. Il Governo, d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne la competitivita' in termini di quantita' e di qualita' delle produzioni.

    3-sexies. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «territori danneggiati dalla siccita» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i territori delimitati dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,».

    3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi.» )).

  3. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo

    2004, n. 99, dopo il comma 1 e' inserito il seguente

    (( «1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualita', sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva.

    4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal comma 1, e i controlli di qualita' svolti dall'Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi e' autorizzato a predisporre programmi straordinari di controllo volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori. A tale fine l'Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di seconda fascia,e comunque entro il...

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