Testo del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004), recante: ??Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di dele...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri

e dei tecnici di radiologia medica

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini prevista da disposizioni legislative»

Art. 16. - Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica

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Art. 2.

Servizio civile

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti

1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005

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Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3, art. 14, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» come modificato dalla legge qui pubblicata

3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005.

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Art. 3.

Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio

di prevenzione incendi

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.

200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.

37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» come modificato dalla legge qui pubblicata

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno.

Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005

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Art. 4.

Ente irriguo umbro-toscano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.

381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.

441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, recante

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano

come modificato dalla legge qui pubblicata

Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di quattro anni.

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- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico

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Art. 5.

Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche

(( a) al comma 3, dopo la parola: «attribuito,» sono inserite le seguenti: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e», le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008»

sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;)) b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

228».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38» come modificato dalla legge qui pubblicata

3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, e' attribuito, nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, sono determinate le modalita' di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

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5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art.

1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

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- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca disposizioni «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.

Art...

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