Testo del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: .

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra I segni (( ...

)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Lotta agli incendi boschivi

1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonche' di garantire il funzionale espletamento delle attivita' aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilita' del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attivita' durante i periodi estivo ed invernale.

2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attivita' e dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative, (( fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture. )) 3. Per garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta antincendio dello Stato, nonche' per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)

Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.

Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

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- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, cosi' come modificato dalla presente legge

Art. 5 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112. Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, e' articolata in sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonche' da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di altri...

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